C’è una legge che ha compiuto più di 101 anni ed è applicata nei confronti di chi prova a superare l’esame teorico della patente con risposte fornite da terzi e ricevute dal candidato mediante dispositivi elettronici occultati negli indumenti, sebbene la patente non fosse stata conseguita.
La legge 19 aprile 1925 n. 475 disciplina la repressione della falsa attribuzione di lavori altrui negli esami, concorsi, lauree, diplomi e pubblici uffici, prevedendo pene detentive da tre mesi a tre anni e sanzioni amministrative.
La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 25511/2026 ha stabilito che il delitto previsto dall’art. 1, primo comma, legge 19 aprile 1925, n. 475 costituisce reato di mera condotta che si consuma con la presentazione, come propri, di lavori altrui negli esami o concorsi indicati dalla norma, essendo irrilevante, ai fini della consumazione della fattispecie base, il mancato conseguimento del risultato, che rileva esclusivamente ai fini dell’integrazione dell’ipotesi più grave prevista dal secondo comma.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 1, primo comma, legge cit. nella forma consumata, in relazione alla avvenuta presentazione all’esame di teoria per il rilascio della patente di guida di risposte fornite da terzi e ricevute dal candidato mediante dispositivi elettronici occultati negli indumenti, sebbene la patente non fosse stata conseguita.
