Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 7963/2026, 16 settembre/3 novembre 2026 (allegata alla fine del post in versione anonimizzata), ha chiarito che la circostanza che la e-mail PEC sia finita nella cartella della posta indesiderata (“spam”) della casella PEC del destinatario non costituisce causa incolpevole della decadenza nella quale sia incorsa la parte, idonea a giustificare la rimessione in termini, in quanto il titolare dell’account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”.
La questione giuridica centrale affrontata in sentenza è così sintetizzabile: se una ingiunzione inoltrata mediante PEC da un ente pubblico finisce nella casella spam del destinatario senza che questi se ne accorga, così verificandosi la sua decadenza dalla facoltà di opporsi, può tale evento essere considerato un caso fortuito che giustifica la rimessione in termini dell’interessato?
La risposta del Consiglio di Stato, come si è anticipato, è stata negativa, sul presupposto che chi dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata ha l’onere di verificarne il contenuto e tale verifica deve essere estesa ad ogni casella, ivi compresa quella della posta indesiderata.
Tale onere è tanto più cogente per chi, avendo in corso interlocuzioni formali con un ente pubblico, ha ragione di attendersi comunicazioni altrettanto formali.
Al tempo stesso, si può immaginare che sulla decisione dei giudici amministrativi abbia influito la diffusa consapevolezza per chiunque utilizzi abitualmente indirizzi di posta elettronica della possibilità che mail e PEC possano essere erroneamente classificate come spam e finire nella corrispondente casella.
Comunque sia, la questione risolta dal Consiglio di Stato con il suddetto principio ha il carattere della novità e questo ha giustificato la compensazione delle spese tra le parti.
