La Cassazione civile sezione 3 con l’ordinanza numero 28524 depositata il 6 novembre 2026, in tema di notificazione della sentenza a mezzo posta elettronica certificata, ha stabilito che ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, per i soggetti iscritti nel Registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde) l’indirizzo del destinatario al quale deve essere eseguita la notificazione è esclusivamente quello risultante da tale registro; la notificazione effettuata presso un diverso indirizzo Pec è nulla ai sensi dell’articolo 160 Cpc, restando irrilevante che detto indirizzo risulti dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).
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