Corte Costituzionale sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (Redazione)

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Con la sentenza numero 186 depositata oggi (allegata al post), la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell’articolo 131-bis, del codice penale, nella parte in cui, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa, stabilisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.

Le questioni erano state sollevate dai Tribunale Ancona e di Brescia e dalla Corte d’appello di Firenze in altrettanti giudizi relativi a condotte di oltraggio poste in essere nei confronti di operatori di pubblica sicurezza nell’esercizio delle loro funzioni.

I rimettenti, dopo aver osservato che, a seguito della sua riscrittura per opera della cd. riforma Cartabia, l’esimente è oggi applicabile al reato di cui all’articolo 338 del codice penale (Violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario) e, per effetto della sentenza numero 172 del 2025, anche ai reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 cod. pen.) avevano ritenuto irragionevole che fosse mantenuto il divieto di applicazione dell’esimente al reato di oltraggio, meno grave dei primi, con conseguente violazione dell’articolo 3 della Costituzione; avevano inoltre evidenziato che una tale distonia contrastava con la finalità rieducativa della pena, evidenziando così un ulteriore profilo di illegittimità della norma in relazione all’articolo 27 della Costituzione.

La Corte ha osservato che, quantunque punito meno gravemente, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale non è omogeneo ai delitti indicati a comparazione dai rimettenti. Esso, infatti, pur condividendone la finalità, essendo diretto ad alterare il regolare svolgimento di una pubblica funzione, è tuttavia volto alla protezione di un bene diverso – l’onore e il prestigio del funzionario, e non la sua incolumità fisica – e presenta dunque una condotta tipica diversa; ma, soprattutto, differisce dagli altri reati per la tipologia dell’offesa che arreca all’azione amministrativa, la quale subisce qui un danno, e non è posta semplicemente in pericolo dalla condotta dell’autore, perché l’oltraggio a pubblico ufficiale, nella sua nuova formulazione, si configura soltanto se l’offesa è percepita da più persone. Si rende evidente, in tal modo, la necessità che l’offesa travalichi il perimetro della dimensione soggettiva del rapporto fra il suo autore e la vittima, collocandosi sul piano alla dimensione funzionale e sociale del pregiudizio arrecato all’immagine dell’amministrazione, e perciò al suo buon andamento.

Proprio tale dimensione pubblica dell’offesa ne caratterizza il peculiare disvalore, consistente nella perdita di credibilità per l’amministrazione che inevitabilmente ne deriva, e rende non irragionevole la scelta del legislatore di escludere il reato di oltraggio, ove posto in essere in danno di appartenenti a forze di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, dalla sfera di applicazione dell’esimente.

Del resto, ha concluso la Corte, l’ultimo comma dell’articolo 341-bis del codice penale prevede l’estinzione del reato di oltraggio nel caso in cui il suo autore, manifestando la propria resipiscenza, abbia risarcito il danno; il che consente di attribuire rilievo a condotte che, in concreto e per il comportamento successivo del reo, si siano caratterizzate per la loro modesta offensività.

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