La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 34748/2026, in tema di giudizio di cassazione, ha stabilito che il provvedimento affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio deve essere annullato con rinvio, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 623 cod. proc. pen., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di annullamento senza rinvio previste dall’art. 620 cod. proc. pen.
Fattispecie relativa all’utilizzo, nel giudizio di riesame cautelare, di un documento acquisito dopo l’assunzione in riserva del fascicolo per la decisione, senza consentire alle parti di interloquire sul relativo contenuto.
