Esigenze cautelari e il parametro della giovane età.
La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 34710/2026 ha ricordato che la giovane età non trova posto nel giudizio sulle esigenze cautelari, trattandosi di parametro che attiene alla quantificazione della pena in concreto ex art. 133 cod. pen., e non alla pericolosità del ricorrente ex art. 274 cod. proc. pen..
Il ricorso deduce che non è stata considerata la giovane età dell’indagato, ma l‘argomento è inammissibile, perché la maggiore o minore rimproverabilità della condotta che deriva dall’essere stato commesso il reato in un’età in cui è possibile riconoscere al reo una “non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile” (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, PG in proc. Gismondo, Rv. 278633 – 01; conforme Sez. 1, n. 32768 del 17/09/2025, P., Rv. 288530 – 01, non mass. sul punto) non trova posto nel giudizio sulle esigenze cautelari, trattandosi di parametro che attiene alla quantificazione della pena in concreto ex art. 133 cod. pen., e non alla pericolosità del ricorrente ex art. 274 cod. proc. pen..
Anzi, sotto quest’ultimo profilo, la giovane età dell’indagato (di anni XXXXXXXXX), lungi dall’essere un elemento di valutazione favorevole al ricorrente, corrobora il giudizio di inaffidabilità formulato dal Tribunale, che lo ha indotto a ritenere non adeguate misure cautelari minori per il rischio di violazione delle regole di auto contenimento da parte dell’indagato (Sez. 2, n. 19559 del 25/02/2020, Amico, Rv. 279475 – 01).
Anche in questo, si potrebbe chiosare dicendo che l’Italia non è un Paese per i giovani. Sarcasmo giuridico e nulla più.
