Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: il concorso del terzo dipende dall’interesse perseguito (Marco Pizzinelli)

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo, sicché è configurabile il concorso del terzo estraneo alla titolarità del diritto azionato. Tuttavia, quando la condotta sia realizzata mediante violenza o minaccia alle persone, la qualificazione giuridica del fatto dipende dalla finalità concretamente perseguita dal concorrente: se questi agisce esclusivamente a sostegno della pretesa del creditore, può configurarsi il concorso nel reato di cui all’art. 393 cod. pen.; qualora persegua anche un interesse personale, la condotta deve essere ricondotta al delitto di estorsione.

È quanto ribadito dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione (sentenza allegata al post), che, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 29541 del 16 luglio 2020, Filardo, torna a precisare i criteri distintivi tra le fattispecie previste dagli artt. 393 e 629 cod. pen., con particolare riferimento alla partecipazione di soggetti diversi dal titolare della pretesa creditoria.

La vicenda riguardava un imputato che aveva contestato la qualificazione estorsiva della propria condotta, sostenendo di essere intervenuto esclusivamente nell’interesse dello zio, nella convinzione di dover recuperare un credito a quest’ultimo spettante, senza perseguire alcuna autonoma utilità.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Suprema Corte chiarisce che la mera partecipazione di un terzo non creditore, anche quando questi realizzi materialmente la violenza o la minaccia, non determina automaticamente la configurabilità dell’estorsione.

Il discrimine tra le due fattispecie risiede nell’elemento psicologico, da accertare secondo le ordinarie regole probatorie.

Il concorso nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile soltanto quando il terzo agisca per conto dell’effettivo titolare del diritto, perseguendo esclusivamente il soddisfacimento di una pretesa astrattamente tutelabile in sede giudiziaria. Diversamente, il perseguimento di un interesse ulteriore, anche di natura non patrimoniale, comporta la qualificazione del fatto come estorsione, della quale rispondono sia il terzo sia il creditore concorrente.

L’utilità personale può consistere non soltanto nella percezione di un compenso, ma anche nell’acquisizione di vantaggi autonomi rispetto alla soddisfazione del credito. Tale qualificazione opera anche quando il terzo, inizialmente intervenuto a sostegno del creditore, inizi successivamente ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi.

Quanto all’accertamento del dolo, la Cassazione ribadisce che la particolare veemenza della condotta violenta o minacciosa può assumere valore sintomatico della finalità estorsiva. La gravità della violenza e l’intensità dell’intimidazione costituiscono, infatti, elementi esteriori dai quali desumere l’effettivo scopo perseguito dall’agente, attraverso una valutazione complessiva delle circostanze del fatto.

Nel caso esaminato, la qualificazione estorsiva è stata ritenuta corretta alla luce della particolare carica intimidatoria delle condotte, dell’assenza di un credito legittimamente azionabile e dell’emersione di interessi ulteriori dell’imputato, individuati nell’acquisizione di prestigio e rispetto nel contesto criminale di riferimento, nonché nel potenziale sfruttamento economico di locali che si intendeva acquisire senza titolo.

La Corte ha inoltre confermato la configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso, precisando che essa ricorre quando le modalità esecutive siano concretamente idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, anche se non direttamente indirizzata nei confronti delle persone offese, purché funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato.

La pronuncia riafferma così la centralità dell’accertamento della finalità perseguita dal terzo: non è la sua estraneità alla titolarità del credito a trasformare l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni in estorsione, bensì il perseguimento di un interesse autonomo rispetto alla pretesa creditoria altrui.

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