Patteggiamento per reati urbanistici: la pena è illegale se inferiore al minimo edittale (redazione)

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Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35871/2026, 7/12 ottobre 2026, ha chiarito che, in tema di reato urbanistico di cui all’art. 44, lettera b), d.P.R. 380/2001, è illegale la pena, irrogata dal giudice su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., che, non considerando il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previsto dall’art. 32, comma 47, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, preveda una pena base inferiore al minimo edittale di euro 10.328,00

L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, che ha individuato nella «pena illegale» uno dei casi di ricorribilità per cassazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Al riguardo, le Sezioni unite penali (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264206), hanno sottolineato come la giurisprudenza abbia sempre ritenuto inammissibile il «ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena», ma, allo stesso tempo, hanno anche affermato che «l’illegalità della pena applicata all’esito del “patteggiamento” rende invalido l’accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l’ha recepito, così reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l’accordo stesso su basi corrette»: si tratta dei casi in cui la pena era stata determinata contra legem.

Le stesse Sezioni unite hanno successivamente precisato (Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818; successivamente, Sez. 3, n. 47024 del 19/11/2024, Rv. 287213) che la pena è illegale quando eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato. In tema di patteggiamento, poi, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto alla nozione di pena illegale quella irrogata da una sentenza che recepisca un accordo tra le parti relativamente a un reato continuato per il quale la pena base risulti quantificata, a seguito di una errata individuazione del reato più grave, in misura inferiore al relativo minimo edittale (Sez. 6, n. 44336 del 05/10/2004, Rv. 230252, in una fattispecie nella quale anche la pena applicata, in esito al cumulo ex art. 81, secondo comma, cod. pen., risultava inferiore al minimo fissato per il reato più grave tra quelli in continuazione; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 5313 del 26/09/1997, Rv. 208971, nonché, con riferimento a ricorso cui era applicabile l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., Sez. 5, n. 49546 del 21/09/2018, Rv. 274600).

Scendendo al caso concreto, alla luce delle superiori considerazioni non vi è dubbio che il Tribunale (oltre ad avere omesso di disporre la demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell’articolo 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, statuizione che costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti; v. Sez. 3, sez. 3, n. 40422 del 28/09/2006, n.m.; Sez. 3, n. 7617 del 3/07/2000; Sez. 3, n. 64 del 18/02/1998; Sez. 3, n.3107 del 25/10/1997) abbia recepito un accordo relativo all’applicazione di una pena illegale, in quanto, nel procedere al calcolo della pena pecuniaria, è partito da una pena base (euro 6.000,00) inferiore al minimo edittale (euro 10.328,00).

Si deve quindi concludere nel senso che, in tema di reato urbanistico di cui all’art. 44, lettera b), d.P.R. 380/2001, è illegale la pena, irrogata dal giudice su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., che, non considerando il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previsto dall’art. 32, comma 47, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, preveda una pena base inferiore al minimo edittale di euro 10.328,00.

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