Ordine di demolizione di opere edilizie abusive in pendenza di un’istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della condanna: i compiti del giudice dell’esecuzione (redazione)

Workers demolish a stone house with an excavator amid dust and rubble

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35869/2026, 7/12 ottobre 2026, ha ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/9/2014, Rv. 261212; tra le molte, Sez. 3, n. 32490 del 3/7/2023; Sez. 3, n. 20678 del 21/2/2023, non massimate).

Inoltre, costituisce pacifico orientamento della Cassazione che «non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l’espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica» (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Rv. 263639– 01; Sez. 3, n. 33796 del 23/06/2005, Rv. 232481 – 01).

La regola è quindi rappresentata dall’unicità della concessione edilizia per tutte le opere riguardanti un edificio o un complesso unitario, escludendosi la possibilità per lo stesso soggetto legittimato di servirsi di separate domande di sanatoria per aggirare il limite legale volumetrico (Sez. 3, n. 27977 del 04/04/2019, Rv. 276084 – 01).

Analogamente si esprime la giurisprudenza amministrativa secondo la quale deve ritenersi illegittimo l’inoltro di diverse domande tutte imputabili ad un unico centro sostanziale di interesse, in quanto tale espediente rappresenta un evidente tentativo di aggirare i limiti consentiti per il condono relativamente al calcolo della volumetria consentita (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 settembre 2018, n. 5211; Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4483; Sez. VI, 05/09/2012 n. 4711).

Il principio è stato affermato anche dalla Corte costituzionale (v. sentenza n. 302 del 1996), la quale ha affermato, in relazione al condono del 1994, che «uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724 del 1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario».

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