Richiesta di consegna per l’esecuzione di una pena detentiva e rifiuto opposto dallo Stato di esecuzione per il rischio di sottoposizione del condannato a trattamento penitenziario inumano o degradante: necessità della richiesta allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza di condanna al fine di riconoscerla e di eseguire la pena nel territorio italiano (Redazione)

Imputato consegnato a uno Stato estero

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 36318/2026 (allegata al post), in tema di mandato d’arresto europeo, ha affermato che lo Stato di esecuzione che, ritenendo sussistente il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamento penitenziario inumano o degradante, rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della decisione quadro del Consiglio europeo 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, la consegna richiesta ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, è tenuto a chiedere allo Stato di emissione, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della decisione quadro del Consiglio europeo 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, di trasmettere la sentenza, corredata del certificato di cui al modello standard dell’allegato I della decisione quadro da ultimo indicata, al fine di riconoscerla e di farsi carico dell’esecuzione della pena nel territorio italiano, al fine di impedire l’impunità del consegnando e di assicurarne il completo reinserimento sociale.

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