Tentata rapina impropria o tentato furto? Secondo la cassazione la distinzione dipende… (Redazione)

People helping an older woman on a busy city sidewalk as a jogger passes

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 36374/2026 ribadisce che è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri l’impunità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153-01; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 01).

Come chiarito dalle Sezioni Unite, il riferimento dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. alla violenza o minaccia esercitata «immediatamente dopo la sottrazione» non implica che quest’ultima debba essere stata consumata, ma individua il necessario collegamento logico-temporale tra l’aggressione al patrimonio e quella alla persona, senza richiedere che il primo sia necessariamente giunto a consumazione.

La rapina è, infatti, un reato complesso e plurioffensivo, nel quale entrambe le offese confluiscono in una fattispecie unitaria; pertanto, quando alla condotta univocamente diretta alla sottrazione segua immediatamente l’uso della violenza o della minaccia finalizzato ad assicurare l’impunità, il fatto integra tentata rapina impropria e non può essere scomposto nelle autonome fattispecie di tentato furto e di reato contro la persona.

La distinzione tra le due fattispecie dipende, dunque, non dall’avvenuta sottrazione del bene, potendo la rapina impropria configurarsi nella forma tentata quando questa non si sia realizzata, bensì nella presenza di una successiva condotta violenta o minacciosa che, per la sua immediatezza e per la specifica finalità di assicurare l’impunità, si saldi funzionalmente alla precedente aggressione patrimoniale; pertanto, ove tale collegamento sussista, il fatto integra una tentata rapina impropria, mentre, in sua assenza, la condotta diretta alla sottrazione rimasta incompiuta conserva la qualificazione di tentato furto.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi e ha adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità della tentata rapina impropria, evidenziando che la condotta minacciosa e violenta dell’imputato intervenne nel momento in cui l’addetto alla sicurezza si frappose tra gli imputati e la porta di uscita del supermercato, nel tentativo di impedirne l’allontanamento.

Da tale collocazione temporale e dalle concrete modalità dell’azione la Corte territoriale ha logicamente desunto che la condotta fosse diretta ad agevolare la fuga dell’imputato e della coimputata e, quindi, ad assicurare a entrambi l’impunità per l’azione predatoria.

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