La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 22098/2026, in tema di restituzione nel termine, ha stabilito che la rinuncia al mandato difensivo effettuata in pendenza del termine per proporre appello, senza fornire congruo preavviso e senza darne comunicazione all’assistito, determina, laddove alla stessa non sia seguita la tempestiva instaurazione di un nuovo ed effettivo rapporto con il difensore nominato in sostituzione, una cesura nella continuità del rapporto difensivo, tale da integrare un caso fortuito nei confronti dell’imputato giudicato in assenza e rimasto incolpevolmente ignaro della possibilità di impugnare la sentenza di primo grado.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui era stata rigettata l’istanza di restituzione nel termine proposta da un imputato che non aveva ricevuto comunicazione della rinuncia al mandato da parte del proprio difensore di fiducia e che non aveva avuto contatti con il difensore d’ufficio, successivamente nominato, che aveva proposto un appello dichiarato inammissibile ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., per mancanza del necessario mandato a impugnare.
