L’evidenza dell’innocenza dell’imputato come condizione, a fronte di un reato prescritto, per emettere una sentenza di merito: un errore giuridico e logico (Vincenzo Giglio)

“Né sussistono, quantomeno allo stato, i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., in ragione degli elementi a sostegno dell’ipotesi di accusa, ben evidenziati nella sentenza impugnata e in assenza di elementi che rendano evidente l’innocenza dell’imputato”.

Lo si legge in Cassazione penale, Sez. VII, sentenza n. 34824/2026, 24/29 settembre 2026, ma periodi simili si trovano in molte altre decisioni, tutte accomunate dall’uso della parola “innocenza” e dal suo esplicito riferimento all’art. 129 cod. proc. pen.

L’abitudine a questo fraseggio non deve impedire di rilevarne l’erroneità.

Per una ragione formale, anzitutto: l’innocenza non è citata nella disposizione in esame e nessuna sua parola o frase autorizza a ritenere che essa sia il parametro in presenza del quale il giudice è tenuto ad emettere una sentenza liberatoria nel merito piuttosto che dichiarare la prescrizione.  

Ma ancor di più per una ragione sostanziale: l’innocenza non è dimostrabile in modo assoluto.

Si ipotizzi un individuo accusato di avere commesso una rapina in un certo luogo, in un certo giorno, ad un certo orario.

Si ipotizzi ulteriormente che quello stesso individuo riesca a dimostrare che varie videocamere lo hanno ripreso in quello stesso giorno e allo stesso orario in un luogo diverso, che il GPS del suo smartphone confermi questa seconda posizione, che testimoni oculari possono confermare a loro volta la sua presenza nel luogo alternativo.

Questa complessiva dimostrazione costituirebbe un solido alibi e l’individuo godrebbe di un esito favorevole nella sede penale.

Nel linguaggio corrente si direbbe che ha provato la sua innocenza nella specie della non commissione del fatto.

Eppure, rimarrebbe possibile che le riprese video siano state manipolate, che i testimoni siano stati corrotti per dichiarare il falso, che lo smartphone sia stato manipolato attraverso la tecnica del GPS spoofing.

E sarebbe pure possibile che tutte queste manipolazioni siano realizzate in modo così abile da non essere rilevate.

Avremmo quindi in questo caso, citando una frase cara a un personaggio noto, un colpevole non ancora scoperto.

Lo stesso potrebbe peraltro avvenire al contrario.

Basterebbe ipotizzare che le evidenze manipolate siano quelle che provano la presenza dell’individuo nel luogo della rapina e nel giorno e nell’ora in cui è avvenuta.

In questo secondo e opposto caso avremmo un innocente non ancora scoperto.

Si inserisce opportunamente in questa cornice l’assunto di Karl Popper per il quale “L’inconfutabilità di una teoria non è (come spesso si crede) un pregio, bensì un difetto. Ogni controllo genuino di una teoria è un tentativo di falsificarla, o di confutarla. La controllabilità coincide con la falsificabilità; alcune teorie sono controllabili, o esposte alla confutazione, più di altre; esse per così dire, corrono rischi maggiori”.

È come dire che una tesi non verificabile e quindi non falsificabile ha più o meno l’attendibilità dell’oroscopo e che, invece, la tesi verificabile e quindi falsificabile vale solo finché non viene falsificata.

Che tutti i cigni siano bianchi è un dato che ognuno conosce ma non è un sapere definitivo perché potrebbe capitare un giorno o l’altro che ne salti fuori uno nero e nessuno può dimostrare che questo non accadrà mai.

Sembra un’eco della logica del giudizio penale: l’accusa raccoglie dati, teorizza una certa ricostruzione fattuale e ne ricava un’imputazione; la difesa si impegna a falsificarli meglio che può e, ove produca dati contrastanti con quella dell’accusa, questa a sua volta sarà chiamata a una contro-falsificazione.

Ecco perché non ha senso parlare, come ha fatto la Cassazione, di “elementi che rendano evidente l’innocenza dell’imputato”.

Questa frase, oltre a essere normativamente impropria, si risolve nella richiesta di una dimostrazione impossibile.

Resta un ultimo punto.

Non è solo una questione linguistica e logica.

Richiedere l’evidenza dell’innocenza per rendere una sentenza di merito a fronte di un reato già prescritto è anche una sorta di lasciapassare: l’innocenza che non lampeggia e non abbaglia porta dritto alla prescrizione e non sempre è un bene per il destinatario.

Si potrebbe ovviamente obiettare che chi tiene così tanto alla propria reputazione potrebbe rinunciare a quella scappatoia e andare a testa alta e petto in fuori incontro al proprio destino, forte della consapevolezza di essere non innocente (perché questa sensazione vale solo per il foro interiore e anche là dentro, al limite, ci si potrebbe sbagliare) ma non colpevole.

Ma c’è ancora qualcuno sano di mente che sarebbe disposto a farlo?

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