Sollecitare una transazione prospettando, in mancanza di accordo, una querela non costituisce di per sé illecito deontologico, Consiglio Nazionale Forense sentenza 195/2026.
Sollecitare una definizione bonaria della vertenza prospettando al difensore della controparte possibili e legittime, in parte forse anche doverose, iniziative giudiziarie, non costituisce di per sè violazione dell’art. 65 cdf
Nel caso di specie, il difensore aveva invitato il collega avversario a formulare una proposta transattiva migliorativa al fine di convincere la sua assistita a desistere dal procedere con la denuncia di controparte per falsa testimonianza.
Successivamente, a causa del mancato accordo transattivo, la querela veniva effettivamente proposta e il relativo procedimento si concludeva con l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevato il comportamento complessivo delle parti nonché l’esito del giudizio penale nei confronti del teste mendace- ha ritenuto che la richiesta di definizione bonaria non presentasse i connotati della pressione indebita o di coartazione della controparte, e ha conseguentemente accolto il ricorso, annullando la sanzione disciplinare irrogata dal consiglio territoriale.
