Il divieto di sostituzione delle pene detentive nei confronti di chi sia imputato di uno dei reati di cui all’art. 4-bis ord. pen., sancito dall’art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, opera con riguardo anche ai delitti tentati?
La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 30254/2026, in tema di sanzioni sostitutive, ha ricordato che il divieto di sostituzione delle pene detentive nei confronti di chi sia imputato di uno dei reati di cui all’art. 4-bis ord. pen., sancito dall’art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, opera con riguardo ai soli delitti consumati e non alle corrispondenti fattispecie tentate, atteso il carattere autonomo del tentativo e la natura eccezionale della disposizione.
