Segnaliamo che è stata depositata il 29 settembre 2026 (allegata al post) la sentenza della Cassazione sezione 6 numero 34812 riguardante la vicenda De Pasquale/Spadaro.
La Cassazione sottolinea che:“non ogni eventuale violazione del dovere di correttezza integra di per sé un reato. L’oggetto del processo non attiene alla valutazione della generale correttezza del comportamento dei due ricorrenti ovvero del dovere, non negoziabile, di lealtà e di imparzialità del Pubblico Ministero. Il tema attiene alla legalità penale e alla tipicità della fattispecie prevista dall’art. 328, primo comma, cod. pen. e la questione è se la condotta in concreto tenuta dai due imputati sia riconducibile alla fattispecie incriminatrice contestata”.
Inoltre, la Suprema Corte scrive che : “Alla luce della ricostruzione compiuta è possibile formulare le seguenti conclusioni:
– l’atto che, secondo l’impostazione accusatoria, i due ricorrenti avrebbero rifiutato, non era un atto doveroso, cioè obbligato, né ai sensi dell’art 358 cod. proc. pen, e neppure ai sensi dell’art. 430 cod. proc. pen.; non era un atto che, per ragioni di giustizia, doveva necessariamente ed automaticamente essere compiuto senza ritardo, ma riguardava atti di procedura che non erano contemplati in protocolli obbligati e la cui “necessità” non atteneva alla scelta in sé del loro compimento
– che era ampiamente discrezionale -, quanto, piuttosto, alla dimensione prospettica e al perseguimento degli scopi conoscitivi del processo penale; si trattava di un atto che implicava delicate valutazioni discrezionali, proprie del pubblico ministero titolare del processo;
– l’attività integrativa di indagine è incoercibile e incomprimibile e riguarda il pubblico ministero titolare del procedimento e non può essere tecnicamente compiuta da un magistrato del pubblico ministero – persona fisica diverso, il quale può senz’altro segnalare al primo atti e documenti che egli ritiene possano essere utili per l’accertamento dei fatti oggetto del diverso procedimento – magari collegato -, senza che da tale iniziativa possa, tuttavia, farsi discendere l’adozione di un atto vincolato e, soprattutto, senza poter escludere, in capo al pubblico ministero titolare del procedimento, l’esistenza di un autonomo potere valutativo;
non vi fu un atto di rifiuto penalmente rilevante, una omissione imputabile, una chiara manifestazione di volontà di non compiere l’atto da parte dei due ricorrenti, perché la decisione fu sostanzialmente rimessa al Procuratore della Repubblica di Milano e al Procuratore Aggiunto di quello stesso ufficio, che di fatto avallarono il convincimento dei ricorrenti; – la mancata acquisizione delle chat segnalate dal dott. Storari non solo non riguardava decisivi elementi di prova a discarico, ma non fu indebita”
