Somministrazione di bevande alcoliche a minori: senza consegna effettiva non c’è reato (Riccardo Radi)

Two children standing at a café counter lined with wine bottles

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 33822/2026 ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, perché il fatto non sussiste, emessa ai sensi dell’art. 689 c.p. nei confronti del dipendente di un pubblico esercizio e della sua titolare, affermando che la contravvenzione richiede l’effettiva cessione della bevanda al minore e che, quando la consegna venga impedita dall’intervento degli operanti, il fatto non può essere recuperato neppure nella forma del tentativo.

Ricordiamo che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 689 cod. pen., è necessaria la prova della “somministrazione”, da intendersi quale effettiva cessione materiale o dazione, anche in un’unica soluzione, di bevande alcoliche a minori di anni sedici o a soggetti in stato di manifesta ubriachezza da parte del gestore di pubblico esercizio o dei suoi dipendenti (Cassazione sezione 5 n. 12058/2021).

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