Giurare falsamente di aver pagato l’avvocato comporta la condanna per falso giuramento anche per piccole discrepanze (Riccardo Radi)

Cliente giura falsamente davanti al giudice

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 34008 del 22 settembre 2026 ha ricordato che il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, o che il falso interessi uno o più punti della formula del giuramento.

Fatto:

La vicenda affonda nel mancato pagamento, da parte degli imputati, del compenso dovuto al proprio legale che, di conseguenza, aveva chiesto al giudice un decreto ingiuntivo, cui DP e LS fecero opposizione, eccependo la prescrizione presuntiva.

Di conseguenza, in mancanza di prova scritta, il legale deferiì il giuramento decisorio, e gli imputati affermarono di aver pagato il richiesto al loro legale.

Decisione:

Il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, o che il falso interessi uno o più punti della formula del giuramento (Sez. 6, n. 1066 del 22/12/2015, deр. 2016, Adamo Rv. 265910, in un caso di giuramento reso dall’imputato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo),

Nel caso in esame, i Giudici di appello desumono la falsità di quanto dichiarato in sede di giuramento dai ricorrenti dalla differenza tra la somma di € 2.911,92, indicata nella formula di giuramento come versata dagli imputati, e quella di € 3.000, che S e P sostennero di aver già corrisposto in contanti al legale nel 2007, a saldo delle sue competenze (pagamento che sarebbe avvenuto in cinque o sei tranches).

Reputano tale differenza, sebbene in sé poco significativa, comunque importante, dal momento che l’ammontare del credito dell’avvocato (€ 2.911,92) risultò soltanto in seguito alla liquidazione effettuata da parte del Consiglio dell’Ordine, e non prima.

Affermano come, sebbene l’Avvocata che difendeva gli imputati nella causa civile avesse riferito che i clienti le dissero di aver saldato il loro legale per una somma che non ricordava, ma che era sicuramente superiore a € 2.911,92, restava il fatto che P e S prestarono giuramento su quello specifico importo e non si avvalsero della possibilità di richiedere che questo fosse corretto o la formula precisata, come avrebbero potuto fare.

Osservano, poi, che agli atti non risulta alcuna quantificazione del saldo richiesto dall’avvocato per le prestazioni, se non prima della richiesta di liquidazione della parcella al Consiglio dell’Ordine per l’importo di € 3.388, poi ridotto a € 2.911,92.

Escludono fosse stata conseguita prova che l’avvocato aveva chiesto agli imputati se non acconti, come dimostrato dalle due pro-forme di parcella e dalla fattura (tutte del 2008), da ciò inferendo che l’avvocato non stesse richiedendo il saldo, bensì ancora il pagamento degli acconti (corrisposti solo in minima parte).

Aggiungono che, avendo gli imputati una forte esposizione debitoria nei confronti di una banca, per far fronte alla quale (e salvare la loro casa) necessitarono di un prestito dai genitori e dai suoceri, sarebbe stato strano che essi si premurassero di pagare l’avvocato anzitempo, quando ancora non aveva completato la sua opera professionale. E ritengono tale ipotesi riscontrata dalle affermazioni del legale, il quale precisò di aver voluto chiedere il pagamento delle sue competenze ratealmente e a distanza di mesi dal termine della sua attività professionale.

Essendo emersa la prova del versamento di soli € 300 (in acconto), argomentano, inoltre, che, a fronte del riferito quadro indiziario, era onere degli imputati allegare, nel processo penale, elementi per contrastare la conclusione che avevano dichiarato il falso: anche perché, diversamente – e cioè nel caso in cui l’avvocato si fosse fatto pagare “in nero” e poi avesse tentato una locupletazione -, avrebbe tenuto un comportamento che, in quanto illegale e molto scorretto, lo avrebbe esposto ad un rischio eccessivo. E negano che tale onere di allegazione potesse ritenersi adempiuto attraverso l’unico elemento a contrasto portato dalla difesa, rappresentato dall’annotazione nell’agenda della madre del P, risalente al 2007, relativa al cambio di due assegni per € 500 e € 600, in quanto la sorella del P (la madre era morta, nel frattempo) testimoniò di non sapere a che scopo quel denaro fosse stato dato al fratello.

Peraltro – chiosano, ancora -, trovandosi la coppia in forte difficoltà economica, era agevole supporre che la madre di P avesse dato le somme per aiutarla.

Mancava, quindi, la prova della finalizzazione di tale denaro al pagamento delle competenze dell’avvocato.

Anche l’allegazione dei cinque incontri tra l’avvocato e P è considerata dalla Corte d’appello poco indicativa, potendo essere spiegata alla luce dell’importanza dell’affare da trattare, che quindi ben poteva richiedere plurimi incontri.

Ciò precisato, la motivazione della sentenza impugnata, completa e non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato della cassazione: vieppiù a fronte della declinazione evidentemente in fatto di entrambi i motivi di ricorso, volti, in sostanza, a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi probatori, seppur di natura (dichiaratamente) indiziaria, su cui nei due gradi di giudizio è stata basata la condanna.

Motivi che vanno dichiarati, quindi, inammissibili.

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