La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 33634/2026, in tema di depistaggio, ha affermato che il collegamento funzionale tra la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e l’accertamento penale sviato, richiesto dall’art. 375 cod. pen., non postula che la condotta manipolatrice sia compiuta nell’esercizio della funzione, né che il soggetto qualificato sia investito di compiti investigativi, essendo sufficiente che l’oggetto delle indagini depistate ricada nell’ambito dell’ufficio pubblico o del servizio pubblico svolto dal soggetto qualificato, così da far sorgere in capo a quest’ultimo una posizione di garanzia rispetto alla genuinità dell’accertamento e un dovere qualificato di conservazione, lealtà e collaborazione con l’autorità.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha confermato la responsabilità per il reato di depistaggio del legale rappresentante di una RSA e del gestore di fatto della stessa che avevano sviato le indagini relative al suicidio di un ospite della struttura, occultando le tracce dell’evento, rimuovendo il corpo e dichiarando alla P.G. che il decesso era stato il frutto di una caduta accidentale dalle scale interne dello stabile.
