Notifica al difensore dell’avviso di conclusioni delle indagini: non è nulla se indirizzata alla PEC del codifensore, alla luce dei doveri di comunicazione e cooperazione tra i componenti di un collegio difensivo (Vincenzo Giglio)

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Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20517/2026, 10 marzo/4 giugno 2026, ha affermato che, riguardo alle notificazioni al difensore, non è viziata da nullità la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari eseguita a mezzo PEC presso il codifensore anche per conto di quello che, pur essendone munito, non l’abbia comunicata all’ordine professionale.

Tanto sul presupposto del reciproco dovere di comunicazione e cooperazione gravante sui codifensori nell’esercizio della difesa e nel regolare svolgimento del procedimento, improntato al dovere di lealtà.

Vanno richiamati a tal fine il vincolo di solidarietà tra co-difensori e il dovere di leale collaborazione tra costoro al regolare svolgimento del procedimento sanciti dalle Sezioni unite penali (pronuncia n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651, in motivazione).

Nel caso di specie, è pacifico che l’avviso di conclusione indagini all’avv. AAA è stato trasmesso con notifica a mezzo PEC al co-difensore Avv. BBB il quale non ha mai rifiutato l’atto e, all’epoca dell’incombente, aveva con studio professionale nel medesimo stabile ove esercitava proprio anche l’avv. AAA, seppure con locali distinti collocati in diverse scale); che quest’ultimo non ha mai lamentato la mancata materiale conoscenza dell’atto in questione, bensì ha addotto che esso era stato ricevuto dal co-difensore, così prospettando una situazione nella sostanza equiparabile a quella della notifica a mani del collega di studio.

 In tale peculiare situazione, debbono quindi trovare applicazione i principi affermati nella richiamata pronuncia a Sezioni unite, emessa in una fattispecie di omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio camerale di appello ad uno dei difensori nominati dall’imputato.

L’autorevole consesso ha in primo luogo affermato che in caso di designazione di due difensori, costoro costituiscono un unico soggetto processuale e cioè il “difensore” che si contrappone alle altri parti e che, in tale ipotesi, se il difetto di notifica attinge esclusivamente uno dei due legali di fiducia (risultando invece la rituale notifica dell’atto all’imputato e al co-difensore, come nel caso di specie) non può parlarsi di “assenza della difesa”.

Le Sezioni unite hanno ulteriormente rilevato che “non può trascurarsi l’esistenza di un dovere di leale collaborazione del difensore al regolare svolgimento del procedimento, muovendo anche dal presupposto di vincoli di solidarietà fra i codifensori (Sez. 6, n. 1671 del 06/05/1998; Sez. 4, n. 37471 del 09/07/2003).

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare, anche con riferimento al caso in esame, che tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell’esercizio della difesa (Sez. 4, n. 44551 del 18/09/2009, Rv. 245502; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, in motivazione).

Queste affermazioni trovano conforto anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha avuto modo di occuparsi del necessario rapporto informativo che deve intercorrere all’interno della posizione difensiva (il caso riguarda i rapporti tra l’imputato e il suo difensore, ma, a maggior ragione, deve ritenersi applicabile analogo principio per quanto riguarda il rapporto tra difensori).

La Corte EDU pone a carico del difensore uno specifico onere informativo, deplora la mancanza di comunicazione, nel caso di specie, tra l’imputato e i suoi avvocati, ma conclude che «non si può tuttavia imputare ad uno Stato la responsabilità di tutte le lacune di un avvocato» (Grande Camera, 18/10/2006, Hermi contro Italia; nonché 28/02/2008, Demebukov contro Bulgaria).

Anche il codice deontologico forense (art. 23, comma 5) prevede, nel caso di difesa congiunta, il dovere del difensore di consultare il codifensore «in ordine ad ogni scelta processuale», quale è certamente la partecipazione all’udienza del giudizio di impugnazione, anche se camerale, «al fine della effettiva condivisione della strategia processuale».

L’esistenza di un collegamento informativo tra difensori costituenti la medesima “parte” deve essere apprezzata con riferimento anche a dati normativi di natura deontologica che caratterizzano l’esercizio della professione forense (Sez. 6, n. 66 del 2/12/2009, dep. 07/01/2010; Sez. 6, n. 21454 del 23/02/2010).

L’approccio deontologico nella interpretazione delle norme processuali assume un particolare rilievo nella dimensione di un processo accusatorio; esso riguarda tutti i soggetti processuali e, per quanto concerne il ruolo del difensore, si concentra soprattutto nel dovere di lealtà, non solo oggetto di una disposizione di natura deontologica del codice relativo (art. 5), ma anche sancito in una norma di diritto processuale (art. 105, comma 4, cod. proc. pen.).

Se il processo penale è contraddistinto dalla dialettica delle parti (art. 111, commi primo e secondo, Cost.), la lealtà del difensore diventa un canone di regolarità della giurisdizione. Il dovere di lealtà implica, tra l’altro, che una norma processuale non possa essere utilizzata, e, quindi, anche interpretata, per raggiungere finalità diverse da quelle per le quali è stata dettata, con il risultato non solo di tutelare interessi non meritevoli di protezione, ma anche di ledere interessi costituzionalmente protetti.

La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di utilizzare il bene costituzionale dell’efficienza del processo quale parametro per censurare la razionalità di norme processuali che consentivano il perseguimento di intenti dilatori (sentenze n. 353 del 1996 e n. 10 del 1997).

La lealtà non implica collaborazione con l’autorità giudiziaria per il raggiungimento di uno scopo comune, ma certamente comporta che anche l’attività della difesa debba convergere verso la finalità di un processo di ragionevole durata, poiché si tratta di un risultato il cui perseguimento deve essere a carico di tutti i soggetti processuali, una volta rispettate le insopprimibili garanzie difensive, le quali perdono il loro connotato di garanzie se sono interpretate in modo distorto rispetto alla loro essenza”.

Alla stregua di tali principi, può dunque concludersi che nel caso di specie non doveva mancare quella e doverosa reciproca comunicazione tra i due difensori, uno dei quali aveva ricevuto per conto dell’altro l’avviso di conclusione delle indagini ed aveva un preciso onere informativo nei confronti di quest’ultimo.

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