Legittima la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere allorchè il destinatario violi sistematicamente il divieto di comunicare con terzi (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22026/2026, 9/15 giugno 2026, ha ribadito che, in tema di misure cautelari personali, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione, ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. VI, n. 58435 del 04/12/2018, Rv. 275040 – 01).

Nella vicenda sottostante al ricorso il giudice aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere nei confronti di soggetto che aveva violato sistematicamente il divieto di ricevere e di comunicare con terzi.

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