Sequestro esplorativo o fishing expedition di dispositivi elettronici: la cassazione ricorda il principio di proporzionalità del sequestro probatorio (Riccardo Radi)

Masked police officer assists man with documents; sign reads “CORTE DI CASSAZIONE: STOP AI SELFIESTRI ESPORTATIVI DI CELLULARI.”

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 33309 del 10 settembre 2026 si sofferma sull’evoluzione giurisprudenziale del principio di proporzionalità, in una prospettiva costituzionalmente orientata e conforme al diritto dell’Unione, del sequestro probatorio di dispositivi elettronici e ricorda ai giudici di merito che …

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato la Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica e, interpolando la trama del codice di procedura penale, con il riferimento agli artt. 247, comma 1-bis, e 352, comma 1-bis, cod. proc. pen. a «dati, informazioni e programmi informatici», ha ampliato l’oggetto del sequestro probatorio, che può attingere anche informazioni probatorie immateriali, quali quelle contenute negli smartphone o negli altri devices.

Nel sequestro dei dati informatici si assiste, tuttavia, ad un’alterazione dell’ordine delle attività d’indagine espresso, per la ricerca tradizionale della prova, dall’art. 252 cod. proc. pen., che delinea il sequestro come un atto consequenziale, cronologicamente e logicamente, alla perquisizione; il sequestro del dispositivo elettronico costituisce, infatti, soltanto un momento prodromico all’accesso ai dati ivi contenuti, che costituiscono l’obiettivo reale del mezzo di ricerca della prova.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2023, ha rilevato che «nel caso di sequestro probatorio informatico il “vero” oggetto del sequestro non è tanto il dispositivo elettronico (il “contenitore”) – il quale, di per sé, non ha di norma alcun interesse per le indagini – quanto piuttosto i suoi dati (il “contenuto”), nella parte in cui risultano utili alle indagini stesse: dati che, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, vanno all’uopo selezionati e fatti possibilmente oggetto di una “copia-clone”, con restituzione del dispositivo (e della disponibilità di tutti gli altri dati) al titolare» (secondo i chiarimenti operati da Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 – 01).

Il legislatore, tuttavia, pur avendo riconosciuto espressamente l’ammissibilità del sequestro informatico, non ha delineato una compiuta disciplina dei complessi problemi che pone questo mezzo di ricerca della prova, limitandosi, fondamentalmente, a disciplinare le modalità tecniche di acquisizione e conservazione dei dati informatici in modo da garantire la genuinità del risultato conoscitivo.

Il sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici pone, del resto, complessi problemi di interferenza del vincolo reale con il diritto alla riservatezza garantito dall’art. 8 CEDU, con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Il sequestro di tali dispositivi costituisce, infatti, una misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto fornisce non solo informazioni relative a particolari condotte degli interessati oggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale; i dispositivi digitali ed elettronici non sono più semplici strumenti di comunicazione, ma ormai costituiscono vere e proprie estensioni dell’identità personale, custodi della dimensione più intima dell’individuo.

Il sequestro di questi strumenti informatici rende, dunque, possibile un’esaustiva profilazione basata sulla personalità e sui movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti, inclinazioni personali e idee; tali dati, inoltre, possono riguardare anche terzi che, pur estranei all’illecito penale, sono incisi dall’esecuzione della misura reale.

Anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha precisato che un accesso incontrollato e massivo ai dati dell’apparato cellulare può fornire informazioni non solo sul traffico telefonico e sulla localizzazione del dispositivo, ma anche sulle fotografie e sulla navigazione effettuate, oltre che sui messaggi che vi sono conservati ovvero su una mole di dati che riguardano la vita privata del soggetto, le sue abitudini, i luoghi frequentati, gli spostamenti, le attività esercitate, le relazioni e gli ambienti sociali frequentati, senza escludere la possibilità che il telefono contenga dati particolarmente sensibili sull’origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, profili oggetto di specifica considerazione ai sensi dell’art. 10 della direttiva 2016/680 (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 4 ottobre 2024, causa C-548/21)

In assenza di una disciplina legislativa specificamente calibrata sulle peculiarità del sequestro dei dati digitali, la giurisprudenza ha interpretato le disposizioni vigenti, delineate dal legislatore per le prove materiali, in una prospettiva costituzionalmente orientata e conforme al diritto dell’Unione, alla luce del principio di proporzionalità.

Questo principio è espressamente sancito, oltre che dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell’art. 5 del Trattato dell’Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali (ex plurimis: Corte EDU, Grande Camera, 4 dicembre 2015, Zakhov c. Russia, n. 47143/06).

La Corte costituzionale ha, inoltre, affermato in termini generali, tali, dunque, da poter essere riferiti alle norme processuali, che «qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti dal legislatore non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità» (C. cost., n. 46 del 2024); la proporzionalità, dunque, «costituisce «requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo» (C. cost., n. 162 del 2024).

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha, altresì, precisato le condizioni alle quali le autorità nazionali competenti possono accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati in generale, con riferimento alla direttiva n. 2016/680, vale a dire la direttiva sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione e dell’accertamento di reati, dell’indagine e del perseguimento degli stessi o esecuzione di sanzioni penali, nonché la libera circolazione di tali dati, e che ha abrogato la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 4 ottobre 2024, proc. C-548/21).

La Corte di giustizia, in questa pronuncia, proprio con riferimento ad un tentativo di accesso ai dati contenuti in un telefono cellulare, eseguito dalla polizia durante un controllo antidroga, ha statuito che l’art. 4, par. 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se tale normativa: definisce in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione, garantisce il rispetto del principio di proporzionalità, e subordina l’esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.

L’obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimento al sequestro probatorio, è stato affermato dalla giurisprudenza italiana dalle Sezioni unite nella pronuncia Bevilacqua del 2004 (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01) ed è stato ulteriormente ribadito nella sentenza Botticelli del 2018 (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).

Nella sentenza Bevilacqua, le Sezioni unite hanno statuito che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01).

Le Sezioni unite, in questa sentenza, hanno confutato l’argomento dell’autoevidenza del nesso di pertinenzialità in caso di sequestro del corpo del reato e, a fondamento dei propri rilievi, hanno posto un argomento costituzionalmente orientato.

Secondo la Corte, infatti, questa interpretazione è «l’unica compatibile con i limiti dettati all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo, qual è certamente il diritto alla “protezione della proprietà” riconosciuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall’opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell’indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all’accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo. E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura sarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato, ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa» (pag. 12 della sentenza).

Le Sezioni unite hanno, inoltre, affermato che «la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – e il fine endoprocessuale perseguito – l’accertamento del fatto di reato – (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)».

Questi principi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni unite nella sentenza Botticelli.

Questa pronuncia ha riaffermato che il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).

Le Sezioni unite, richiamando espressamente i principi affermati nella sentenza Bevilacqua, hanno ribadito l’«ineludibile necessità di un’interpretazione della norma [l’art. 253 cod. proc. pen.] che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. Ed ogni misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria).

Solo valorizzando l’onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere “sotto controllo” l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali e i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’art. 42 Cost. e dall’art.1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all’accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità».

Secondo le Sezioni unite, «il requisito della proporzionalità della misura, che, nell’ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della “residualità” della misura: proprio la necessaria componente della misura di “incisione” sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l’esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l’accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità “meno afflittive”». La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, in più pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509); e, su tale linea, si è dunque affermata la necessità di evitare che il sequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, sì che, con riguardo ad esempio all’apprensione di beni immobili, lo stesso deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato (Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243250; più in generale, Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Rv. 256068).

Anche nella giurisprudenza europea si è affermato, a più riprese, che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio “eccessivo” nel suo diritto di proprietà (Corte EDU, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit.; Corte EDU 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania). Secondo le Sezioni unite, da questi principi deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, «che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro».

Nell’elaborazione delle Sezioni unite, dunque, il rispetto del principio di proporzionalità costituisce il fondamento costituzionale del sequestro probatorio, strettamente necessario per evitare che l’esercizio di un potere legittimo, quale quello di apprendere beni o dati per finalità probatorie, possa esorbitare la funzione che gli è attribuita dal legislatore.  

I principi affermati dalle Sezioni unite e dalla giurisprudenza costituzionale e europea comportano alcune conseguenze assai significative.

L’attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delle determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale o della prova nel giudizio, non deve eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata in forme che, pur garantendone l’effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite.

Il pubblico ministero, all’atto dell’adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura, devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall’alveo dei propri effetti tipici, comporti un’esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito.

La violazione del principio di proporzionalità, in quanto aspetto fondante della legittimità del sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), non costituisce una questione meramente esecutiva della misura cautelare, ma può essere dedotta dal soggetto inciso dal vincolo reale già con il riesame. Il principio di proporzionalità, inoltre, non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità del pubblico ministero nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelle strettamente funzionali a tutelare le esigenze probatorie da soddisfare nel caso di specie. Il difetto di proporzionalità del sequestro è deducibile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo «per violazione di legge» e, dunque, per la mancanza assoluta di motivazione o per la presenza di una motivazione meramente apparente (come chiarito da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01).

Questi principi di diritto sono stati ulteriormente ribaditi e approfonditi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai sequestri probatori aventi ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici.

La cassazione ha, dunque, rilevato che, se è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell’intero archivio di documentazione cartacea di un’azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all’accertamento dei fatti oggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l’indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messa indistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092).

L’art. 258, comma 4, cod. proc. pen., del resto, nel disciplinare espressamente il sequestro di documenti che fanno parte di un volume o di un registro, esclude che sia possibile, quantomeno nella generalità dei casi, procedere all’acquisizione di masse indistinte di documenti (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264094).

È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 – 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 02, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti).

E’ parimenti illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile l’integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all’acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo). Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma.

La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione (ex plurimis: Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina; Corte EDU, 19 dicembre 2024, Grande Oriente d’Italia c. Italia). La giurisprudenza della Corte EDU, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richiede, del resto, non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità, ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello del privato (Corte EDU, Grande Camera, 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia), inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l’interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata subisse un sacrificio eccessivo nella suo diritto di proprietà (Corte EDU, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex s.r.l. c. Romania).

Da tali principi deriva che il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato, sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale. Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura applicata, sia nella fase genetica, che nella successiva fase esecutiva, è, dunque, necessario che il pubblico ministero indichi nel decreto di sequestro probatorio, oltre al nesso di pertinenzialità concreto tra il contenuto del dispositivo e il reato ipotizzato:

a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo (come, ad esempio, nel caso in cui il dispositivo elettronico sia esclusivamente destinato alla commissione di reati, o riservato ai soli contatti illeciti o nei casi in cui il cellulare sia rinvenuto nella disponibilità della vittima, ormai deceduta e di identità ignota) o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;

b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro cronologico dell’imputazione provvisoria, anche in relazione al grado di specificità delle imputazioni provvisorie e al lasso di tempo decorso dai fatti per cui si procede;

c) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione, alla scadenza della quale verrà restituita anche la copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 – 03; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01).

Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (ex plurimis: Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02; cfr. anche: Sez. 6, n. 37641 del 16/10/2025, Violante, non massimata; Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, Ilario, non massimata; Sez. 6, n. 17497 del 4/02/2025, Griffo, non massimata).

Dopo questa amplia ricostruzione giurisprudenziale, Torniamo al caso in esame, il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l’inosservanza degli artt. 247, 252 e 253 cod. proc. pen. e la violazione del principio di proporzionalità del sequestro probatorio, con riferimento alla strutturale mancata indicazione nel decreto di sequestro del Pubblico Ministero di criteri per selezionare i dati da sequestrare nelle memorie dei dispositivi acquisiti.

Il motivo è fondato. Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale: ex plurimis, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092), risulta che il Pubblico Ministero del Tribunale di Pavia, nel decreto di perquisizione e di sequestro emesso in data 10 aprile 2026, ha inteso delimitare l’oggetto del vincolo reale, precisando che lo stesso deve avere ad oggetto «… tutta la messaggistica audio-video inerente alle interlocuzioni con gli acquirenti della sostanza stupefacente, messaggistica avente ad oggetto anche parole riconducibili a dosi di stupefacenti in via indiretta».

Il Tribunale del riesame ha ritenuto questa delimitazione dell’oggetto del sequestro pienamente idonea a garantirne la proporzionalità, in quanto il Pubblico Ministero ha operato il riferimento a chiavi di ricerca, che «sebbene non determinate, contengono, anche indirettamente, parole riconducibili a dosi di stupefacenti».

Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che «tale delimitazione appare necessaria e sufficiente a restringere il campo dell’indagine anche in base al dato notorio secondo cui nelle conversazioni telefoniche o nei contatti via messaggi propedeutici alla cessione di sostanze stupefacenti, non si fa ricorso ai termini propriamente corretti, bensì si utilizza un linguaggio criptico o comunque un linguaggio gergale, caratterizzato da una serie di sinonimi riconducibili alla tipologia delle sostanze richieste» (pag. 3 del provvedimento impugnato). Ritiene, tuttavia, la cassazione che non possa riconoscersi adeguata efficacia selettiva a parole chiave che non consentano ex ante, ma solo ex post, di delimitare l’ambito del vincolo reale e che, dunque, impongono agli inquirenti o ai consulenti del Pubblico Ministero di esaminare tutte le conversazioni e i dati presenti sul telefono cellulare, al fine di stabilirne la rilevanza probatoria.

La mera indicazione del tema di prova, dunque, non può costituire un idoneo criterio di selezione dell’oggetto del vincolo reale, ove non consenta di operare ab origine alcuna distinzione tra dati pertinenti e non pertinenti nella mole delle informazioni acquisite.

Un sequestro delineato nei termini indicati dal Pubblico Ministero del Tribunale di Pavia è, pertanto, un sequestro esplorativo (o una fishing expedition, secondo il lessico delle Corti europee) e non già proporzionato, in quanto non opera alcuna delimitazione preventiva dei dati oggetti di ricerca e non consente di estrapolare, dal vasto insieme dei dati presenti nei telefoni cellulari della persona sottoposta a indagine, soli quelli realmente strumentali alla ricerca della prova.

Peraltro, la previa indicazione di parole chiave, se pur costituisce il rimedio più ricorrente per delimitare l’oggetto del sequestro informatico, non è l’unica modalità di selezione compatibile con il canone di proporzionalità.

La proporzionalità è un principio e, dunque, – a differenza della regola, che, quando ricorre la fattispecie prevista dal legislatore, si connota per un effetto giuridico sempre identico – impone all’interprete il perseguimento dell’obiettivo posto (nel caso di specie, il minimo sacrificio necessario dei diritti fondamentali incisi dalla legittima attuazione del sequestro informatico), nella maggior misura possibile nelle condizioni fattuali e giuridiche del caso concreto.

Nell’applicazione del principio di proporzionalità, è, dunque, riservato all’interprete un ambito di discrezionalità, che deve essere orientata in senso conforme allo scopo stabilito, ma è necessariamente suscettiva di possibilità alternative.

Il canone di proporzionalità, nella delimitazione dell’oggetto del sequestro, può, dunque, essere utilmente perseguito anche ricorrendo a criteri selettivi diversi dalle parole chiave (ad esempio, mediante il riferimento a tutte le comunicazioni intercorse tra soggetti determinati, a quelle intervenute in uno specifico ambito temporale, a quelle relative ad un determinato oggetto, previamente determinato, o dalla combinazione di tali criteri).

Una recente sentenza della cassazione ha chiaramente rilevato che, in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione, nel caso in cui il vincolo afferisca a dati informatici, criteri rigidi predeterminati in funzione della selezione del materiale da acquisire, dovendo essere individuate modalità idonee a garantire la selezione mirata e non eccedente rispetto alla finalità probatoria perseguita, che tengano conto delle peculiarità del caso concreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative (Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, Siracusa, Rv. 289892 – 01).

La Corte, nella motivazione di questa sentenza, ha condivisibilmente rilevato che «Le stesse “parole chiave” rappresentano soltanto uno degli strumenti utilizzabili per procedere alla selezione del materiale acquisito ma non possono essere elevate a requisito indefettibile del decreto di sequestro. Esse costituiscono, infatti, una tra le possibili modalità operative, funzionale a circoscrivere l’ambito dell’acquisizione, ma non esauriscono le tecniche di individuazione dei dati indispensabili ai fini dell’accertamento dei fatti per cui si procede.

La loro funzione può essere svolta anche attraverso criteri alternativi, purché concretamente idonei a garantire una selezione mirata e non eccedente rispetto alle esigenze probatorie. Tali criteri possono consistere, ad esempio, nell’individuazione di determinate tipologie di documenti, di contesti comunicativi o di relazioni tra soggetti, ovvero in altre modalità selettive coerenti con l’oggetto dell’indagine. Ciò che rileva, in definitiva, non è l’adozione di uno specifico strumento tecnico ma l’effettiva capacità del criterio prescelto di assicurare il rispetto dei principi di pertinenzialità e proporzionalità, evitando acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative e garantendo, al contempo, l’efficacia dell’attività di ricerca della prova. Se, ad esempio, si intende provare che due soggetti si conoscono e si frequentano non ci sarà la necessità di individuare parole chiave, che potrà, invece, esserci nei casi in cui l’oggetto specifico dell’accertamento sia confinato entro ambiti più ristretti (ad esempio: partecipazione ad una determinata gara di appalto)» (cfr. anche, in termini analoghi, Sez. 6, n. 50 del 15/01/2026, Venditti, non massimata).

La scelta tra i criteri alternativi di selezione dei dati informatici sequestrati non è sindacabile nel giudizio di legittimità; spetta, tuttavia, alla Corte di cassazione, ove investita di una censura di violazione di legge per difetto di proporzionalità, verificare, attraverso l’esame della motivazione del provvedimento impugnato, la struttura logico-giuridica del giudizio di bilanciamento operato dal giudice di merito, al fine di stabilire se sia conforme o meno alle coordinate normative delineate dalla giurisprudenza interna e europea. 5. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza degli att. 125, comma 3, cod. proc. pen., 247 e 253 cod. proc. pen., anche in relazione all’art. 1 Prot. 1 CEDU, e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla durata del vincolo reale imposto. 6. Anche questo motivo è fondato. Il Tribunale del riesame ha ritenuto legittima l’indicazione che il vincolo reale debba durare per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle operazioni tecniche, senza alcuna indicazione ulteriore delle fasi in cui si sarebbe articolata la selezione e l’estrapolazione dei dati informatici rilevanti e della loro ragionevole durata.

La motivazione del decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero è, dunque, carente anche sotto il profilo della proporzionalità della durata del vincolo reale.

La valenza costituzionale del principio di proporzionalità, infatti, non consente l’ammissibilità di “zone franche”.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 170 del 2023, ha sottolineato la necessità, nel sequestro probatorio di dispositivi informatici, di una «rapida selezione dei dati, con celere restituzione della disponibilità di tutti gli altri dati al titolare».

La Corte Edu, con riferimento al sequestro di computer, supporti informatici e documenti nell’ambito di un’indagine per estorsione svolta nei confronti di un avvocato, ha, inoltre, ravvisato la violazione dell’art. 8 CEDU, in ragione della durata sproporzionata del sequestro imposto a fini probatori, protrattosi per oltre due mesi, e dell’art. 13 CEDU, a causa della mancata previsione di rimedi effettivi per garantire il diritto alla vita privata del titolare dei beni sottoposti a vincolo reale (Corte EDU, 22 agosto 2008, Stefanov c. Bulgaria, § 42; si veda anche, in termini analoghi, quanto alla durata sproporzionata del sequestro: Corte EDU, 5 aprile 2022, Calin c. Romania).

La proporzione temporale del vincolo reale deve, pertanto, essere considerata già al momento dell’adozione della misura, mediante la previsione di un “programma di azione”, che contempli la rapida consecuzione delle fasi necessarie e dei termini della loro «ragionevole durata». Grava, infatti, sul pubblico ministero un preciso onere di predisporre una «adeguata organizzazione», al fine di completare la selezione dei dati informatici rilevanti nel più breve tempo possibile.

La necessità di garantire la proporzionalità del vincolo reale, già al momento della sua genesi, non impone, tuttavia, la necessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo reale già nel decreto o di prefissare in termini determinati e inderogabili la durata delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, in quanto il pubblico ministero non sarebbe obiettivamente in grado di prevedere gli stessi all’atto dell’emissione del decreto di sequestro probatorio e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modo eccessivo e ingiustificato le stesse legittime iniziative dell’autorità giudiziaria volte all’accertamento dei reati (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Di Domenico, Rv. 289205 – 01).

La giurisprudenza di legittimità, nelle pronunce sulla proporzionalità del sequestro probatorio, non a caso, fa riferimento all’indicazione nel decreto di un termine «ragionevole» di durata delle operazioni, proprio per la consapevolezza della necessità per il Pubblico Ministero di fruire di un termine per estrapolare e analizzare i dati acquisiti tanto più ampio, quanto più esteso è il novero degli stessi.

L’indicazione di un termine ragionevole di durata del vincolo (e di una scansione prevedibile delle operazioni) all’atto dell’adozione del decreto di sequestro lascia, infatti, ferma la possibilità per il Pubblico Ministero di prorogare il termine originariamente indicato e di modularlo progressivamente in ragione delle obiettive evenienze del caso concreto, come le difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell’indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286923 – 01; Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393 – 01; conf. Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025, Resmini, non massimata).

L’inosservanza o l’eccessiva durata del termine fissato potranno, peraltro, essere contestate dal titolare dei beni sequestrati, proponendo una istanza di restituzione, ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen., e, in caso di rigetto, ricorrendo al giudice per le indagini preliminari e al tribunale del riesame, che potranno verificare se le operazioni disposte rispettino o meno il canone di proporzionalità temporale e se sia giustificata o meno la perdurante protrazione del vincolo reale (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Di Domenico, Rv. 289205 – 01).  L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, in ragione della loro valenza preliminare, esime dal procedere alla delibazione dell’ulteriore motivo proposto dalla ricorrente.

Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, unitamente al decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero del Tribunale di Pavia in data 10 aprile 2026. All’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nonché del decreto di sequestro probatorio, consegue la restituzione alla ricorrente dei beni acquisiti, ivi compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici.

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