Non è sufficiente mantenere i figli, bisogna occuparsene (Francesco Bianchini)

Parents and children leaving Italian primary school G. Leopardi
Parents and children leaving Italian primary school G. Leopardi

I doveri dei genitori verso i figli sono disciplinati dagli artt. 147 e 315-bis, c.c., e consistono nel mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli medesimi.

Si tratta di veri e propri diritti del figlio nei confronti dei genitori (art. 315-bis, comma 1, cit.), tutelati anche a livello penale nelle ipotesi di violazione di maggiore gravità degli stessi.

Nella pratica forense, il difensore della persona offesa (eventualmente costituita parte civile nel processo penale) tende più frequentemente a tutelare il minore sotto il profilo della violazione del dovere del genitore concernente il mantenimento del figlio (un figlio intanto deve mangiare, avere del vestiario, studiare).

E tuttavia, la tutela penale dei figli, specie (ma non solo) di quelli minori, non si esaurisce nel sanzionare il genitore che abbia fatto venir meno i mezzi di sussistenza nei confronti della prole o comunque abbia violato i propri obblighi di mantenimento della stessa.

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21624/2026, 19 maggio/11 giugno 2026, ha ribadito il principio, dichiarando inammissibile l’unico motivo di gravame del ricorrente, per genericità e manifesta infondatezza, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e versamento della (ormai ricorrente) somma di € 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

L’imputato era stato già condannato nel 2022 con riguardo al delitto p. e p. dall’art. 570-bis, c.p., per aver omesso – a far data dal settembre 2019 ed in permanenza – di versare l’assegno di mantenimento dei figli statuito dal tribunale civile con provvedimento nel 2017.

Sulla scorta della citata condanna, il medesimo imputato era stato assolto con sentenza del 2023, con riguardo al medesimo fatto in senso naturalistico, benchè diversamente qualificato ai sensi dell’art. 570, comma 2, n. 2), c.p., in virtù del principio del divieto del “ne bis in idem”.

Senonché l’uomo si era visto successivamente destinatario di una condanna nel 2024 per la diversa ipotesi contemplata dall’art. 570, comma 1, c.p., con riferimento alla propria condotta omissiva ricadente nel medesimo periodo temporale; sentenza confermata in appello nel 2025.

L’imputato, quindi, ricorreva per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 649, c.p.p., 4 Prot. n. 7 CEDU e 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per avere la Corte Distrettuale erroneamente escluso il bis in idem, ritenendo che la sentenza impugnata avesse “scomposto” una condotta unitaria in segmenti distinti, valutando la stessa omissione prima come omissione economica e poi come omissione morale, mentre a suo giudizio non si sarebbe trattato di fattispecie autonoma in mancanza di un elemento storico nuovo, bensì di una diversa qualificazione della medesima omissione già giudicata.

La Suprema Corte, in primis, ha dichiarato inammissibile il predetto motivo di gravame, siccome “generico”, essendosi il ricorrente limitato, nella sostanza, a riprodurre “una censura già esaminata e disattesa in sentenza con corrette argomentazioni giuridiche”.

Il motivo di impugnazione è risultato ugualmente inammissibile, perché manifestamente infondato, avendo i giudici del merito, con “doppia conforme”, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 570, primo comma, c.p., in virtù dell’espresso riferimento, contenuto nel capo di imputazione, al comportamento tenuto dall’imputato “disinteressandosi completamente di ogni aspetto relativo alla sfera affettiva dei minori” dal 2018 al maggio 2020, circostanza che escludeva in nuce il lamentato frazionamento della condotta operato dai giudici di merito e che rendeva il motivo di gravame “artificioso”.

Costituisce, in effetti, principio pacifico e consolidato che l’art. 570, comma 1, c.p., abbia di mira l’obbligo morale di assistenza nei confronti dei figli minori, in relazione al quale, nel caso di specie, era stata accertata la latitanza del padre, che aveva disertato gli incontri presso lo spazio neutro, oltre che il totale disinteresse affettivo dimostrato nei confronti dei figli (peraltro affetti da disabilità), non chiamandoli per sentirli nè per informarsi delle loro condizioni.

Diversa è, invece, la portata dell’art. 570-bis, c.p., che sanziona l’inadempimento delle obbligazioni economiche gravanti sui genitori nei confronti dei figli minori, indipendentemente dalla circostanza che dalla violazione dell’obbligo derivi la mancanza di mezzi di sussistenza per i destinatari (a differenza dalla fattispecie p. e p. dall’art. 570, comma 2, n. 2, c.p.).

Ha rammentato, infine, la Suprema Corte, come costituisca ius receptum che le due fattispecie (il sottrarsi agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale e la violazione degli obblighi in materia di mantenimento dei figli) possano pacificamente concorrere tra loro, onde per cui non risulterebbe possibile, in assenza di espressa descrizione del fatto nel capo d’imputazione, riqualificare una condotta contestata ai sensi dell’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., a titolo di delitto contemplato dall’art. 570, comma 1, c.p., trattandosi di reati autonomi  [Cass. pen., Sez. VI, sentenza 13.04.2021, n. 13741, Rv. 280943-01 che annullava con rinvio la sentenza di condanna emessa per violazione degli obblighi di assistenza morale del padre nei confronti del figlio, ritenendo che quest’ultima condotta costituisse un fatto nuovo rispetto alla sola contestazione di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza; CFR. anche Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 2.04.2012, n. 12307 che, da un lato conferma che le fattispecie previste dai commi primo e secondo dell’art. 570, c.p., configurano due reati autonomi e non una progressione criminosa che possa far ritenere assorbita la contestazione del comma primo nella seconda disposizione (Rv. 256404-01), dall’altro statuisce sussistere concorso formale eterogeneo e non rapporto di consunzione fra il delitto previsto dall’art. 12-sexies, L. n. 898/1970 e quello previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. (Rv. 252605-01)].

In definitiva, a fronte di una crisi coniugale o di una convivenza more uxorio, non è sufficiente ad escludere la penale responsabilità del genitore, la circostanza che questi si limiti al mantenimento dei figli, qualora si disinteressi, invece, degli altri obblighi parimenti gravanti sullo stesso in ragione della propria qualità.

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