Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 33124/2026, 3/8 settembre 2026, ha risolto un conflitto di competenza tra i Tribunali di Ancona e Monza, stabilendo che la competenza per territorio in relazione alla diffamazione aggravata commessa col mezzo televisivo spetta al giudice del luogo di residenza delle parti offese, anche nei casi in cui gli imputati non rivestano le qualifiche di concessionario privato o di concessionaria pubblica ovvero di persona da loro delegata al controllo della trasmissione.
In fatto
Con sentenza del 21 febbraio 2024 il Tribunale in composizione monocratica di Ancona, pronunciandosi nel procedimento promosso nei confronti di AAA (quale intervistato, imputato del reato previsto e punito dagli artt. 595, comma terzo, cod. pen. e 30 legge n. 223 del 1990 commesso in […], residenza delle persone offese in data 10 dicembre 2019: capo A) e di BBB (quale conduttore televisivo, imputato del reato previsto e punito dagli artt. 595, comma terzo, cod. pen. e 30 legge n. 223 del 1990 commesso in […], residenza delle persone offese in data 10 dicembre 2019: capo B), ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore dell’autorità giudiziaria di Monza, cui ha trasmesso gli atti.
Il Tribunale è pervenuto a tale decisione ritenendo non operanti, nel caso di specie, i criteri di determinazione della competenza di cui all’art. 8 cod. proc. pen., in considerazione della peculiarità strutturale del reato di diffamazione aggravata commessa col mezzo televisivo, ed ha applicato l’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., individuando il giudice competente in quello del luogo in cui è stato emesso il segnale televisivo, quale luogo in cui si è realizzata l’ultima parte dell’azione.
Il Tribunale in composizione monocratica di Monza, a seguito del rinnovato esercizio, da parte del pubblico ministero, dell’azione penale a carico di AAA e di BBB per il medesimo reato contestato come commesso in […], ha sollevato, con ordinanza del 25 maggio 2026, conflitto negativo di competenza sul postulato della necessaria applicazione alla fattispecie in esame della previsione dell’art. 30, comma 5, legge n. 223 del 1990, che individua il foro competente in relazione al reato di diffamazione commesso col mezzo televisivo e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato in quello ove si trova il luogo di residenza della persona offesa che, nel caso specifico, coincide con il Comune di […], donde la competenza del Tribunale di Ancona.
La decisione della Suprema Corte
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l’intervento della Corte.
Ciò premesso, ritiene il collegio che la competenza debba essere attribuita al Tribunale di Ancona.
AAA e BBB sono stati tratti a giudizio, rispettivamente come intervistato e come conduttore televisivo, innanzi al Tribunale monocratico di Ancona perché ritenuti responsabili del reato di diffamazione aggravata di cui agli artt. 595, comma terzo, cod. pen. e 30 legge n. 223 del 1990, commessa nel corso del programma televisivo […] trasmesso dall’emittente televisiva […] il 10 dicembre 2019, in pregiudizio di persone offese residenti in […] (AN).
Con sentenza pronunciata il 21 febbraio 2024 il Tribunale di Ancona, individuato in ragione del comune di residenza delle persone offese, accogliendo l’eccezione sollevata dalla difesa di BBB, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo non operanti i criteri di determinazione della competenza di cui all’art. 8 cod. proc. pen. in considerazione della peculiarità strutturale del reato di diffamazione commessa col mezzo radiotelevisivo, ed ha quindi applicato l’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., individuando il giudice competente in quello del luogo in cui è stato emesso il segnale televisivo, quale luogo in cui si è realizzata l’ultima parte dell’azione ed ha escluso l’operatività della speciale previsione di cui all’art. 30, comma 5, legge n. 223 del 1990, ritenendola riferita alla fattispecie di cui al comma 4 dello stesso articolo, non più autonomamente sanzionata e, quindi, abrogata a seguito di Corte cost. n. 150 del 2021.
La condotta degli imputati — qualificata in termini di diffamazione commessa aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato (nel senso che, ai fini della configurabilità di tale circostanza, è sufficiente che l’episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali in modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evochino azioni concrete e dalla chiara valenza negativa: cfr. Sez. 5, n. 26512 del 13/04/2021, Rv. 28157901) — soggiace, in quanto commessa con il mezzo televisivo, alle disposizioni dei commi 1, 4 e 5 dell’art. 30 legge 6 agosto 1990, n. 223, che regolano il trattamento sanzionatorio e la competenza con riferimento alla responsabilità del concessionario privato, della concessionaria pubblica ovvero della persona da loro delegata al controllo della trasmissione. Ciò posto, la questione sottesa al conflitto intercorso tra i Tribunali di Monza e Ancona attiene all’estensione della competenza derogatoria prevista dal comma 5 del citato art. 30 alle ipotesi, quale quella in esame, in cui gli imputati (nel caso di specie: l’intervistatore e l’intervistato) non rivestano le qualifiche soggettive richieste dalla norma.
Trattasi di tema che, in passato diversamente inquadrato dal punto di vista ermeneutico, distinguendosi tra concessionari o delegati al controllo e autori “comuni” del reato in relazione ai commi 1 e 3 dell’art. 30 legge n. 223 del 1990, ha visto formarsi e consolidarsi, presso la giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui «In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell’art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990 n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato» (Sez. 5, n. 34507 del 14/06/2024, Trib. Varese, Rv. 286958-01; Sez. 5, n. 26919 del 15/03/2024, Rv. 286578-01, pronunciatasi in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. e sulla quale si tornerà infra), ancorché non si tratti dei soggetti “propri” indicati nell’art. 30, comma 1, della medesima legge, ossia del concessionario privato, della concessionaria pubblica o della persona da loro delegata al controllo della trasmissione (cfr. altresì Sez. 5, n. 7223 del 8/01/2019, non mass.; Sez. 5, n. 33287 del 21/04/2016, Rv. 26770301, in motiv.; Sez. 5, n. 4158 del 18/09/2014, Rv. 262168-01 che, affrontando in modo diretto il tema, esclude in modo condivisibile che si verta in tema di interpretazione estensiva o analogica; Sez. 1, n. 5413 del 19/12/2002, dep. 2003, non mass.).
Tale indirizzo decisamente prevalente favorevole alla natura generalizzata della competenza derogatoria anche per l’autore “comune” della diffamazione con attribuzione di fatto determinato con il mezzo radiotelevisivo appare senz’altro convincente è idoneo ad orientare la decisione del presente conflitto, come già ribadito, da ultimo, da questa Sezione (Sez. 1, n. 15947 del 17/01/2025, confl. comp. Trib. Monza, non mass., con cui è stato risolto un conflitto negativo di competenza sollevato proprio dal Tribunale di Monza per una fattispecie analoga a quella odierna). E invero, la quinta sezione, con la citata Sez. 5, n. 26919 del 15/03/2024, procedendo, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., a seguito di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio, ha preso le mosse dalla persistente vigenza dell’art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, disposizione dal contenuto di rinvio «mobile», non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del precedente comma 4, dedicato al trattamento sanzionatorio, ed ha, di conseguenza, stimato che la speciale disciplina della competenza territoriale prevista dal secondo periodo del comma 5 (a tenore del quale «Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa») debba essere riferita, dopo l’intervento della Corte costituzionale, al reato di diffamazione comune sanzionato dall’art. 595 cod. pen., qualora commesso, anche da soggetti privi di una delle tre qualifiche soggettive indicate al comma 1 dell’art. 30, mediante trasmissioni e connotato dall’attribuzione di un fatto determinato. Tanto, in ragione, tra l’altro, dell’ampia portata dell’art. 595 cod. proc. pen., disposizione generale che, scrivono i giudici di legittimità, «sopperisce, d’ora innanzi, tramite le fattispecie aggravate, all’area di punibilità coperta precedentemente dalla norma speciale dichiarata incostituzionale», nonché dell’assenza di richiami testuali che colleghino la norma relativa al foro speciale, prevista dal citato comma 5, unicamente alla categoria di soggetti indicata al comma 1, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha eliminato dal mondo giuridico il comma 4 dell’art. 30 nella parte sanzionatoria, l’unica effettivamente ed esplicitamente contenente il rimando ai «soggetti di cui al comma 1».
Nella medesima direzione si pone, stando alla ricostruzione recentemente avallata dalla Suprema Corte, la circostanza che la regola speciale di competenza territoriale prevista dalla legge del 1990 nasce anche per l’esigenza di offrire alla persona offesa maggior tutela rispetto a “poteri forti” quali sono, in proiezione, quelli che fanno capo a detentori (concessionari radiotelevisivi o loro delegati) di media ad elevata potenzialità diffusiva, a prescindere dal fatto che essi siano o meno direttamente imputati nel processo, ovvero di attenuare l’evidente squilibrio delle posizioni assegnando, in caso di reati di diffamazione commessi con l’attribuzione di un fatto determinato e mediante strumenti radiofonici o televisivi, operatività generale al criterio del foro della persona offesa, in coerenza, peraltro, con gli orientamenti della giurisprudenza civile di legittimità che, si legge nelle recenti pronunzie della quinta sezione, «da tempo, ha chiarito come la competenza per territorio, per tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi di diritti della personalità, recati da mezzi di comunicazione di massa, deve essere sempre del giudice del luogo in cui è domiciliato il danneggiato (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza», citando, in particolare, l’ordinanza delle Sezioni unite civili n. 21661 del 13/10/2009, Rv. 609467-01.
La pregnanza degli argomenti posti a fondamento della soluzione suggerita, nel caso in esame, dal giudice che ha sollevato il conflitto di competenza induce, in conclusione, ad ancorare la competenza territoriale alla residenza delle persone offese, pacificamente collocata nel comune di […] (AN), ricadente nel perimetro del circondario del Tribunale di Ancona, e, quindi, a trasmettere detta autorità giudiziaria i relativi atti, con le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Dichiara pertanto la competenza del Tribunale di Ancona cui dispone trasmettersi gli atti.
