Responsabilità diretta della struttura sanitaria per il fatto colposo del sanitario (Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6499/2026, 9 gennaio/18 marzo 2026, ha ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. integra una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per l’assunzione del rischio derivante dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento dell’obbligazione sanitaria ed è autonoma, sebbene solidale, rispetto a quella del medico.

Ne consegue che l’accertamento del fatto colposo del sanitario, che opera quale ausiliario, implica necessariamente la responsabilità dell’ente debitore, salvo che la struttura dimostri che la condotta del medico sia stata eccezionale, imprevedibile e del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità.

Il collegio di legittimità ha ulteriormente chiarito che il danno evento consta della lesione non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell’interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione.

Nel caso in esame la Suprema Corte ha cassato, in parte qua, la decisione di merito che, in relazione a un arresto cardiaco occorso a una paziente a causa dell’errata modalità di inoculazione di un farmaco anestetico, aveva escluso la responsabilità solidale della struttura sanitaria, per il sol fatto di aver messo a disposizione dell’anestesista un farmaco idoneo e di aver predisposto procedure per la gestione delle emergenze.

Il collegio decidente ha per contro confermato la sentenza impugnata nella parte in cui,  a fronte dell’allegazione da parte della paziente di una scorretta modalità di inoculazione dell’anestetico, astrattamente idonea a provocare l’arresto cardiaco che l’aveva colpita durante le manovre anestesiologiche, aveva ritenuto assolto, in via presuntiva, l’onere della prova sulla stessa gravante, sul presupposto che l’omessa descrizione, nella cartella clinica, della suddetta modalità, oltre a precludere di ritenere integrata la prova contraria a carico della struttura, impedisse di esigere dalla paziente una prova diretta della dinamica dell’errore.

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