La Cassazione civile con la sentenza numero 25224 dell’11 settembre 2026, in tema di giudizio civile di rinvio conseguente ad annullamento, ai sensi dell’articolo 622 Cpp, della sentenza penale limitatamente agli effetti civili, ha stabilito che il giudice territorialmente competente non può che essere il medesimo giudice, in sede civile, che ha pronunciato la sentenza annullata, e cioè la corte d’appello (o il tribunale) del distretto in cui ha sede il giudice penale che ha emesso la decisione cassata, senza che sia rimessa alla scelta della parte l’individuazione tra una pluralità di fori concorrenti.
Tuttavia, ove la riassunzione sia tempestivamente proposta, nel termine di cui all’articolo 392 Cpc, dinanzi a un giudice diverso da quello territorialmente competente, non trova applicazione l’articolo 393 Cpc (che presuppone l’inerzia della parte), bensì il meccanismo generale della translatio iudicii ex articolo 50 Cpc: il giudice adito deve dichiarare la propria incompetenza e assegnare un termine perentorio per la riassunzione dinanzi al giudice competente, non potendo l’errore sull’individuazione dell’ufficio giudiziario risolversi nell’estinzione del processo.
