Registro degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45) e diretta trasmissione in archivio della denuncia senza l’avviso ex art. 408 cod. proc. pen. alla persona offesa: rimedi esperibili contro l’atto di cestinazione (Riccardo Radi)

Legal professional carrying papers beside bin labeled CARTA/PAPER outside courtroom

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 21078/2026 ha stabilito che non è impugnabile, neanche per abnormità, il provvedimento, ancorché illegittimo, con cui il pubblico ministero, omettendo l’avviso richiesto dalla persona offesa ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen., dispone la diretta trasmissione in archivio (cd. cestinazione) di una denuncia iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45), essendo lo stesso un provvedimento di parte, privo, pertanto, di natura giurisdizionale.

In motivazione, la Suprema Corte ha altresì affermato che, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, il rimedio elettivo in caso di erronea iscrizione nel predetto registro resta l’avocazione delle indagini, esercitabile anche su richiesta della persona offesa ai sensi degli artt. 412 e 413 cod. proc. pen..

Lascia un commento