La Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza n. 28573/2026 (allegata al post) ha ribadito, il principio che : nell’ associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non conta soltanto chi materialmente tratta la droga; può essere partecipe anche chi, senza intervenire nei reati-fine e senza alcuna formale investitura, offre un contributo concreto e funzionale alla vita dell’organizzazione criminale.
È invece sufficiente che il contributo prestato dall’agente sia funzionale all’esistenza e all’operatività dell’associazione in un determinato momento storico.
La Corte ricorda, infatti, che la partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico costituisce un reato a forma libera, sicché la condotta partecipativa può realizzarsi attraverso modalità diverse, purché si traduca in un contributo apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell’organismo criminale.
Il principio assume particolare rilievo nel caso esaminato, nel quale all’indagato era stato attribuito il ruolo di “cassiere” del sodalizio: egli si sarebbe occupato della gestione della cassa comune, della riscossione di denaro e della corresponsione dei compensi agli appartenenti al gruppo. Il Gip aveva, invece, escluso la sua partecipazione ai reati-fine.
La difesa aveva valorizzato proprio tale circostanza, sottolineando inoltre che non risultava una conversazione nella quale l’indagato parlasse direttamente di droga e sostenendo che la movimentazione del denaro fosse riconducibile a rapporti familiari e ad attività lecite.
La Cassazione, tuttavia, ritiene decisivo il diverso profilo della funzionalità del contributo all’organizzazione.
Il Tribunale del riesame aveva infatti valorizzato una serie di elementi – dalle rilevanti movimentazioni finanziarie alle conversazioni intercettate, fino alla riscossione e al trasferimento di somme – dai quali aveva desunto il ruolo dell’indagato quale soggetto stabilmente inserito nella gestione economica del sodalizio.
La decisione si colloca così nel solco dell’orientamento secondo cui la partecipazione associativa non richiede necessariamente la commissione dei reati-fine, potendo il contributo del singolo consistere anche nello svolgimento di attività strumentali alla vita e all’operatività dell’organizzazione, purché tale contributo risulti concretamente funzionale alla sua esistenza.
Nel caso di specie, il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile anche perché le censure difensive tendevano, secondo la Corte, a ottenere una diversa valutazione del quadro indiziario, attività non consentita in sede di legittimità.
