La Cassazione sezione lavoro con l’ordinanza numero 24875/2026 ha esaminato la questione del dipendente dell’Agenzia delle Entrate che non ha comunicato la sua appartenenza ad una loggia massonica.
La Suprema Corte ha ricordato che l’obbligo di comunicazione dell’appartenenza ad associazioni massoniche da parte del dipendente pubblico, ex articolo 5, comma 1, dpr 62/2013, sussiste anche in assenza di circostanze concrete di conflitto di interesse, ove l’associazione imponga obblighi di fedeltà potenzialmente incompatibili con i doveri di lealtà, imparzialità e cura esclusiva dell’interesse pubblico.
La violazione di tale obbligo integra un illecito disciplinare passibile della sospensione dal servizio, indipendentemente dalla riservatezza dell’associazione, in quanto funzionale al controllo su possibili interferenze con l’attività d’ufficio.
