L’esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica come causa di inammissibilità dei ricorsi
Si legge in Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26404/2026, 30 aprile/14 luglio 2026, che “i ricorsi all’esame constano di un’esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica delle ragioni di censura, di modo che le stesse, fuoriuscendo dai canoni di una critica ragionata del percorso motivazionale della sentenza impugnata, già solo per questo rilievo si espongono alla dichiarazione di inammissibilità”.
A sua volta Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20641/2026, 15 maggio/4 giugno 2026, ha osservato che “il ricorso si è sviluppato mediante un’esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, sì da non consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nel vizio della violazione di legge, precludendo così uno scrutinio delle ragioni fatte valere e, in radice, l’ammissibilità stessa dell’impugnazione”.
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16503/2026, 25 marzo/7 maggio 2026, ha constatato che “L’impugnazione in esame si palesa caotica, disordinata e prolissa estrinsecandosi nella prospettazione di undici doglianze esposte in modo non consequenziale sul piano logico giuridico, di contenuto anche ripetitivo tra loro, oltre che in gran parte ridonanti, generiche e scarsamente perspicue laddove taluni paragrafi deducono la violazione di legge senza indicazione delle norme asseritamente non osservate. Una simile impostazione esula pertanto da un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza all’interno della griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. ed è assai poco rispondente alla tipologia di un rituale ricorso per cassazione “secondo il paradigma del codice di rito ed il pertinente modulo procedurale, funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto a questo Giudice, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato” (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci; Sez. F, n. 40256 del 23/08/2016, Fechtner, non mass.).
Non può infatti rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell’art. 581, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; in fattispecie simili, questa Corte ha già osservato che un’impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all’art. 606, si candida già di per sé all’inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura” (Sez. 2 n. 3126 del 29/11/2023, Vaccaro, Rv. 285800; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748; Sez. 2 n. 57737 del 20/09/2018, Obardi, Rv. 274471; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725; Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013- dep. 2014, Hussein, Rv. 259063)”.
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3126/2024, 29 novembre 2023/26 gennaio 2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso a causa dell’inidoneità del suo contenuto a rappresentare comprensibilmente i vizi denunciati.
Il collegio di legittimità ha osservato a tal fine che l’impugnazione in esame, in quanto sviluppata in complessive 515 pagine di ricorso, articolato in venti motivi che alternano parti espositive di doglianza con atti del giudizio di merito, parziali ripetizioni pedisseque dei motivi di appello ed allegati documentali, è poco rispondente alla tipologia di un rituale ricorso per cassazione “secondo il paradigma del codice di rito ed il pertinente modulo procedurale, funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto alla Cassazione, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato” (sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, v. anche, Sez. F, n. 40256 del 23/08/2016, n.m.).
A queste prime caratteristiche si aggiunge l’articolazione di dieci motivi aggiunti, con medesime caratteristiche, mediante deposito, frazionato nel tempo, di memorie difensive ed ulteriori allegati.
In una fattispecie simile, la Suprema Corte ha già osservato che “non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell’ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell’art. 606 cod. proc. pen., attraverso l’individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un’ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un’esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti (…). Un’impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all’art. 606, si candida già di per sé all’inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura” (sez. 5, n. 32143 del 2013, cit., in motivazione).
Anche la giurisprudenza civile di legittimità è giunta a conclusioni sovrapponibili.
Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7436/2024, 6 febbraio/20 marzo 2024, ha rilevato dal canto suo che l’esposizione sommaria dei fatti di causa, ex art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., è un requisito di contenuto-forma del ricorso, il quale deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. La prescrizione del codice di rito non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato. È, dunque, necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata (tra le tante, Cass. nn. 31152/2023, 33012/2023, 15639/2022, 12227/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014, Rv. 630843 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4403 del 28/02/2006, Rv. 587592 – 01; più di recente v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024 Rv. 669797).
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo: esso è caotico e prolisso (consta di 56 pagine), non rende intelligibile la vicenda sottesa alla lite, dà per scontata la conoscenza dei fatti di causa, le posizioni delle parti, le rationes decidendi delle sentenze dei gradi di merito; in altre parole, si è dinanzi ad una chiosa alla pregressa dinamica processuale che costringe ad attingere aliunde l’andamento della vicenda, come di fatto accaduto nel caso in esame. Nè le repliche dei ricorrenti contenute in memoria appaiono idonee a porre in discussione il vizio riscontrato, perché si limitano a censurare le soluzioni da essi definite formalistiche, ma poi non indicano neppure in quali passaggi del ricorso per cassazione l’onere di esposizione sommaria dei fatti sia stato assolto.
Fuori luogo è poi il richiamo alla giurisprudenza della CEDU perché la sentenza SUCCI e altri/ITALIA del 28.10.2021 era intervenuta, come è noto, in una vicenda ben diversa (col ricorso n. 55064/11, l’unico dei tre accolti, si discuteva infatti di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile perché i cinque motivi in cui esso era articolato erano privi della rubrica indicativa dei vizi lamentati e dei riferimenti alle ipotesi regolate dall’art. 366 c.p.c. e mancava il riferimento e l’indicazione relativi alla documentazione su cui erano basate le argomentazioni a sostegno).
Il rischio di una liquidazione delle spese a favore della controparte parametrata sui valori massimi applicabili
Sempre dalla giurisprudenza civile di legittimità arriva un ulteriore alert per la parte che rediga atti processuali in modo non chiaro e non sintetico.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 802/2026, 11 dicembre/14 gennaio 2026, ha affermato alcuni interessanti principi sulla sinteticità degli atti processuali e sulle conseguenze gravanti sulla parte che non la assicuri.
Il D.M. n. 110/2023 è attuativo dell’art. 46, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. relativo ai limiti dimensionali degli atti processuali, a sua volta attuativo dell’art. 121 cod. proc. civ. (come modificato dal d. lgs. n. 149/2022), secondo cui «tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico».
La modifica normativa tiene conto, da un lato – come indicato nella Relazione illustrativa al citato d. lgs. n. 149/2022 – delle regole di redazione degli atti proprie del processo civile telematico, che devono essere agilmente consultabili «tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici», dall’altro dell’elaborazione giurisprudenziale del principio di sinteticità e chiarezza degli atti del giudice e delle parti (ex multis Cass., n. 8425/2020), «funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo (…) e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice».
Il D.M. n. 110/2023 dispone all’art. 3, comma 1 che l’atto introduttivo del giudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi il limite di 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato di cui all’articolo 6 (caratteri di 12 punti, interlinea 1,5 margini orizzontali di cm. 2,5), spazi esclusi (art. 3, comma 2), depurandosi dal conteggio le parti iniziali (compresa la sintesi dei motivi), le conclusioni e le parti dell’atto a esse successive a termini dell’art. 4 D.M. cit.
La parte può derogare a tali limiti ove il difensore ne esponga le ragioni (art. 5 D.M. cit.).
Il format degli atti del giudizio di legittimità tiene, inoltre, conto anche dei criteri stabiliti da decreto del Primo Presidente della Cassazione ex art. 8, comma 3, D.M. cit., criteri indicati ante litteram dal Protocollo citato dal controricorrente, emanato all’atto dell’entrata in vigore della norma primaria.
La violazione dei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023 si traduce, pertanto, in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in linea generale, comporta l’inammissibilità del ricorso quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 37552/2021).
Tuttavia, diversamente da come opinato dal controricorrente, la sola violazione dei limiti dimensionali redazionali di cui al D.M. n. 110 cit., per quanto integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, induce una adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, sesto comma, cit. (Cass., n. 27552/2025; Cass., n. 32405/2024; Cass., 32228/2024; Cass., n. 7600/2023).
Il D.M. n. 110/2023 non indica i parametri di liquidazione delle spese in questo caso, per cui deve farsi riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Nella specie, il format del ricorso per cassazione non rispetta il precetto dell’art. 46 disp. att. cod. proc. civ. e viola il D.M. n. 110/2023, essendo strutturato – tenuto conto di quanto indicato dagli artt. 3, comma 2 e 4 D.M. cit. – su circa 120 pagine e 200.000 caratteri, né rispetta il limite di trenta pagine di esposizione introduttiva, senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 D.M. cit., per giunta a fronte di un ricorso inammissibile.
Per tali motivi, si reputa opportuno liquidare le spese ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa dichiarato, attesa l’inutilità e la prolissità delle difese del ricorrente, in violazione del principio di leale collaborazione processuale.
Si rappresenta, per una migliore comprensione del caso giuridico, che il collegio di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso sul quale si è pronunciata ed ha liquidato le spese favore del controricorrente secondo il principio della soccombenza, tenendo conto a tal fine della specifica censura di quest’ultimo che ha lamentato la violazione del Protocollo di intesa sul processo civile in cassazione del 1° marzo 2023.
