Stupefacenti e fatto di lieve entità: non solo il dato quantitativo (Riccardo Radi)

Man holding a small note in a dimly lit alley

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 31792 del 24 agosto 2026, in materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ha ricordato che la qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta e non può fondarsi sul solo dato ponderale.

L’orientamento secondo cui il dato quantitativo, desunto da una ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, sarebbe di per sé compatibile con la fattispecie lieve deve ritenersi superato dal più recente indirizzo, secondo cui l’accertamento della minore gravità del fatto impone di considerare congiuntamente tutti gli indici richiamati dalla norma, e non il solo dato quantitativo emergente dalla casistica giurisprudenziale.

Invero il principio, richiamato dalla ricorrente difesa, secondo il quale in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini della valutazione della sussistenza del fatto lieve, da effettuarsi con riguardo alla fattispecie complessivamente considerata, quanto al dato ponderale il giudice può tener conto del fatto che lo stesso sia stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, compatibile con l’art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 novembre 2022, n. 45061, rv 284149-01), appare essere stato superato, laddove la stessa Suprema Corte ha successivamente osservato che, la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l’accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 marzo 2023, n. 12551, rv 284319).

Nel caso di specie il Tribunale ha desunto la estraneità della fattispecie alla ipotesi di lieve entità sia in funzione della entità della sostanza stupefacente rinvenuta nella detenzione dell’arrestato, sia in relazione al fatto che lo stesso, privo di fonti accertate di reddito, detenesse presso di se la somma di oltre C 8.600,00, la cui origine è da ritenersi plausibilmente derivante dalle attività delittuose da lui poste, nel tempo, in essere; siffatta continuità nel delinquere evidenziando una strutturata modalità di esecuzione degli illeciti, giustifica la esclusione della qualificazione, tanto più nella presente fase cautelare, del fatto fra quelli che, per la minima offensività di cui sono espressione, vanno annoverati fra quelli di lieve entità.

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