La Cassazione civile sezione Lavoro con ordinanza numero 24736 del 23 agosto 2026, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, ha ricordato che l’omesso invio alle parti della bozza di relazione da parte del consulente tecnico, in violazione delle scansioni temporali fissate dal giudice ai sensi dell’articolo 195, comma 3, Cpc, integra un’ipotesi di nullità relativa della consulenza.
Tale vizio è suscettibile di sanatoria qualora non sia eccepito nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito, ovvero quando il giudice, successivamente al deposito della relazione, ripristini il contraddittorio tecnico rimettendo le parti in termini per formulare osservazioni ex articolo 196 Cpc.
