Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5077/2024, 25 ottobre 2023/5 febbraio 2024, ha affermato che la desistenza di uno dei concorrenti, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione degli altri compartecipi, deve instaurare un processo causale che arresti l’azione di questi ultimi e impedisca comunque l’evento, fermo restando che se la desistenza elimina soltanto gli effetti della condotta individuale, non comporta benefici per gli altri compartecipi, le cui condotte pregresse, conservando intatta la loro valenza causale, hanno prodotto conseguenze ormai irreversibili, funzionali alla consumazione del reato o alla configurazione del tentativo punibile.
Deve quindi concludersi nel senso che – data la natura della desistenza, cui consegue l’eliminazione dell’antigiuridicità degli atti compiuti – in tanto può dirsi che la desistenza abbia rilievo in quanto essa produca la perdita di significato di quegli atti, discendendone dunque la rilevanza per tutti i concorrenti, ove l’interruzione volontaria della sequenza degli atti destinati a produrre l’evento valga a rendere gli atti compiuti improduttivi di ulteriori conseguenze e di ulteriori effetti ad essi riconducibili e non solo a privarli del contributo specificamente riferibile agli atti compiuti da un singolo concorrente.
L’art. 56, comma terzo, cod. pen. fa riferimento a chi volontariamente desiste dall’azione, prevedendo in tal caso la punizione per gli atti compiuti, ove gli stessi costituiscano di per sé reato, mentre il quarto comma di tale articolo fa riferimento a chi volontariamente impedisce l’evento, ipotesi nella quale è ravvisabile solo una diminuzione di pena.
La summa divisio riguarda dunque lo stadio cui è pervenuta la condotta.
Innanzi tutto, in tanto può parlarsi di desistenza giuridicamente rilevante, in quanto gli atti compiuti siano tali da integrare un tentativo punibile, solo in questo caso potendosi prospettare la non punibilità di atti che non integrino di per sé diverso reato.
Peraltro, la desistenza presuppone un tentativo incompiuto, dovendosi escludere che siano stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale, capace di produrre l’evento (Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, Rv. 279170; Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Rv. 252259), ciò che corrisponde alla perdita del controllo finalistico dell’azione, in quel momento destinata a sviluppare le conseguenze ad essa correlabili, a meno che non venga contrastata da una contrapposizione ab extrinseco, idonea a scongiurare l’evento, configurante recesso attivo agli effetti dell’art. 56, comma quarto, cod. pen.
Inoltre, la desistenza deve essere volontaria.
Com’è agevolmente desumibile dal confronto con il tenore letterale dell’art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., non occorre una vera e propria spontaneità, nascente da un moto interiore o da una scelta di carattere etico, essendo peraltro necessaria «la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l’ipotesi del tentativo» (Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014, Rv. 260855): nella medesima ottica è stato prospettato che la condotta deve essere stata libera e non coartata, nel senso che la prevalenza dei motivi della desistenza deve essersi verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell’azione o l’abbiano reso assolutamente vano (Sez. 1, n. 46179 del 02/12/2005, Rv. 233355) e dunque nel senso che la prosecuzione non deve essere stata impedita da fattori esterni che ne avrebbero reso improbabile o troppo rischioso il compimento (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Rv. 272535; Sez. 6, n. 203 del 20/12/2011, Rv. 251571).
Ricorrendo tali requisiti, la punibilità è esclusa: come è dato evincere anche dalla previsione, a contrario, dell’assoggettamento a pena per atti che integrino di per sé reato, deve ritenersi che la desistenza valga altrimenti ad escludere in radice la rilevanza penale della condotta fino a quel momento tenuta, cosicché trova piena conferma l’affermazione secondo cui «la desistenza è un’esimente che esclude “ab extrinseco” ed “ex post” l’antigiuridicità del fatto» (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242417; Sez. 6, n. 24711 del 21/04/2006, Rv. 234679). 9.5. La rilevanza della desistenza è stata esaminata anche con riguardo all’ipotesi del concorso di persone nel reato.
È stato dunque rilevato che il concorrente per beneficiare della desistenza volontaria «non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un “quid pluris” consistente nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell’azione che fino a quel momento si sono prodotte» (Sez. 2, n. 22503 dl 24/04/2019, Rv. 275421; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Rv. 2592508).
Al tempo stesso, si è esaminato il tema dell’incidenza della desistenza di uno dei concorrenti in relazione alla responsabilità degli altri e si è al riguardo affermato che la desistenza di uno dei concorrenti, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione degli altri compartecipi, deve instaurare un processo causale che arresti l’azione di questi ultimi e impedisca comunque l’evento (Sez. 5, n. 33100 del 01/03/2018, Rv. 274590), fermo restando che se la desistenza elimina soltanto gli effetti della condotta individuale, non comporta benefici per gli altri compartecipi, le cui condotte pregresse, conservando intatta la loro valenza causale, hanno prodotto conseguenze ormai irreversibili, funzionali alla consumazione del reato o alla configurazione del tentativo punibile (Sez. 2, n. 48128 del 13/11/2013, Rv. 257507).
Alla resa dei conti, deve concludersi nel senso che – data la natura della desistenza, cui consegue l’eliminazione dell’antigiuridicità degli atti compiuti – in tanto può dirsi che la desistenza abbia rilievo in quanto essa produca la perdita di significato di quegli atti, discendendone dunque la rilevanza per tutti i concorrenti, ove l’interruzione volontaria della sequenza degli atti destinati a produrre l’evento valga a rendere gli atti compiuti improduttivi di ulteriori conseguenze e di ulteriori effetti ad essi riconducibili e non solo a privarli del contributo specificamente riferibile agli atti compiuti da un singolo concorrente.
