La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 31569/2026 ha ricordato che nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima
La Suprema Corte rileva che in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. la Corte di merito ha congruamente osservato che occorre avere riguardo al danno che presumibilmente sarebbe stato causato alla persona offesa ove il reato fosse stato portato a termine e che nella specie era verosimile che nelle casse di un supermercato, nell’orario in cui era stato posto in essere il tentativo di rapina, vi fossero somme di denaro significative (v., in tema, Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528 – 01, secondo cui, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima).
