Segnaliamo che la Corte di appello di Roma sezione 4, con ordinanza del 4 giugno 2026 pubblicata in Gazzetta Ufficiale (allegata al post) ha sollevato questione di costituzionalità in relazione a chi deve decidere sulla revoca o modifica della misura.
Previsione che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione puo’ essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato – Denunciata attribuzione, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, della competenza a decidere sull’istanza di modifica del provvedimento (nella specie, proposta di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), in pendenza del giudizio di appello sul decreto genetico, al giudice investito del gravame e non al giudice che ha emesso il provvedimento applicativo – Denunciata interpretazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 secondo cui, la locuzione «dall’organo dal quale fu emanato» non e’ corredata dalla precisazione «indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il decreto genetico». – Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 11, comma 2. (26C00138) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.33 del 19-8-2026)
