La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 29030/2026, in tema di giustizia riparativa, ha ricordato che l’autorizzazione giudiziale all’invio delle parti a un centro di mediazione non è preclusa dal mancato consenso della persona offesa o della parte civile.
Le uniche circostanze ostative previste dalla legge sono costituite dalla sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall’utilità del percorso ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto di reato. Tale obiettivo di responsabilizzazione dell’autore può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico attuato con una “vittima surrogata”, ossia una persona diversa da quella offesa dalla specifica condotta per cui si procede.
Nel caso in esame, il diniego espresso dalla Corte di appello di Palermo di invio di A.P. ad un Centro per la giustizia riparativa, in vista dell’ammissione ad un eventuale programma, si pone in contrasto con la linea interpretativa della Suprema Corte secondo cui, in tema di giustizia riparativa, non osta all’autorizzazione giudiziale all’invio delle parti a un centro di mediazione il mancato consenso della persona offesa, atteso che le uniche circostanze ostative previste dal disposto dell’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. sono costituite dalla sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall’utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato (Sez. 3, n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026, L., Rv. 289378 – 01).
Si è, al riguardo, precisato che il mancato consenso della persona offesa non è idoneo a precludere l’accesso del richiedente al programma riparativo ben potendo questo svolgersi anche con la cd. “vittima surrogata”, ossia con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede: l’obiettivo perseguito dal legislatore, ossia, quello di responsabilizzazione dell’autore del reato, infatti, ben può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico guidato da mediatori qualificati attuato con una persona diversa da quella offesa dalla specifica condotta per cui si procede (Sez. 5, n. 19393 del 27/01/2026, G., Rv. 289959 – 01).
Al lume dei superiori principi, dunque, la decisione sul punto merita di essere cassata, affinché il giudice del rinvio riesamini la richiesta avanzata da A.P. ai sensi dell’art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. valutando se la sua partecipazione ad un programma di giustizia riparativa sia o meno utile ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dai reati commessi e se costituisca un pericolo concreto per gli interessati.
