Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 22764/2026, 2/6 luglio 2026, ha chiarito, riguardo alla determinazione del compenso del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che è doverosa la remunerazione dell’attività professionale svolta nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto e nella fase introduttiva del giudizio abbreviato.
Ricorso per cassazione
Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 112 e 132, n. 4), c.p.c. e nullità della sentenza, il ricorrente censura la pronunzia impugnata nella parte in cui non gli ha riconosciuto alcun compenso per la fase introduttiva del giudizio abbreviato.
Osserva, al riguardo, di aver formulato specifica doglianza, con apposito motivo di opposizione al provvedimento del primo giudice, nel quale esponeva di aver predisposto una bozza di richiesta di accesso al rito abbreviato, poi formulata personalmente dagli imputati, sì da maturare il diritto al compenso.
Su tale specifica censura, il tribunale aveva anzitutto omesso di provvedere; il mancato riconoscimento del compenso, in ogni caso, non era sorretto da alcuna motivazione; la statuizione, infine, era comunque errata, in quanto l’art. 12, comma 3, lett. b), del d.m. 55 del 2014, nell’esemplificare le attività ricomprese nella voce «fase introduttiva», indica «gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile».
Il secondo motivo è rubricato «Art. 360 co. I n° 3 c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 12 D.M. 55/2014 – in relazione alla tabella n° 15 ad esso allegata – e 109 DPR 115/2002)».
Il ricorrente osserva che il tribunale ha escluso il suo diritto al compenso per le fasi di esame e studio, in relazione all’udienza di convalida, perché le relative attività erano state poste in essere anteriormente all’istanza di ammissione, da parte degli imputati, al patrocinio a spese dello Stato (recte: alla riserva formulata dagli imputati di presentare istanza di ammissione nel corso dell’udienza di convalida, come poi effettivamente accaduto). Una tale decisione sarebbe erronea, rientrando in detta attività – in base al combinato disposto degli artt. 109 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 12 co. 3 lett. a), del d.m. n. 55 del 2014 – anche «l’esame e studio degli atti», «le consultazioni con il cliente» e «le relazioni o i pareri scritti o orali», atti, tutti questi, che certamente non si esauriscono al momento che precede la celebrazione dell’udienza di convalida. In ogni caso, ed anche a voler ritenere corretta tale esclusione, il compenso liquidato dal tribunale era inferiore alla metà del valore medio stabilito nelle tariffe professionali applicabili, e dunque all’ammontare minimo prescritto dall’art. 12 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, applicabile ratione temporis.
Decisione della Suprema Corte
La scelta del giudice a quo di non remunerare l’attività svolta dal ricorrente in relazione alla fase introduttiva del giudizio abbreviato – pur a fronte del rilievo della predisposizione della relativa richiesta da parte sua, di cui lo stesso provvedimento impugnato dà atto – non è supportata da alcuna motivazione; non può certamente ritenersi idonea a tal fine, infatti, l’indicazione del fatto che la discussione in sede di abbreviato non sarebbe stata particolarmente impegnativa, circostanza idonea a contenere, ma non certo a negare, il compenso per l’attività prestata.
La statuizione, inoltre, non appare giustificata alla luce del rilievo, condivisibilmente svolto dal ricorrente, circa la necessità di un adeguato confronto con il contenuto dell’art. 12, comma 3, lett. b), del d.m. n. 55 del 2014; tale ultima norma, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, contiene infatti un’elencazione non tassativa, ma tale da ricomprendere tutte le attività – quali richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni – che precedono l’avvio della discussione, ancorché rese in forma orale (Cass. 30 maggio 2026, n. 16946; Cass. 23 marzo 2023, n. 8414).
In relazione, poi, all’attività prestata per l’udienza di convalida, il provvedimento impugnato ha limitato il compenso a quello dovuto per l’attività «svolta in seguito alla presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ovvero quella svolta in concomitanza con la celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto, escludendo la fase di esame e studio dalla valutazione della liquidazione».
Così statuendo, il giudice a quo ha tuttavia trascurato di considerare che l’attività d’udienza comprende necessariamente anche uno studio pregresso; e invero, dando atto che la domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato era stata presentata in sede di udienza di convalida, non ha attribuito rilievo al fatto, pure indicato dal ricorrente, secondo cui la fase di esame e studio non si esaurisce certo nelle sole antecedenze temporali dell’udienza di convalida, rendendosi invece normalmente necessario l’ulteriore esame di atti anche nel corso della stessa, ovvero nelle immediate susseguenze, in prospettiva della scelta del rito applicabile una volta esauritasi la fase inerente allo status libertatis.
In conclusione, il ricorso va accolto in relazione ai profili specificati.
