La Cassazione penale sezione feriale con la sentenza numero 31016 depositata il 12 agosto 2026, in tema di procedimenti speciali, ha affermato che, nel giudizio di appello avverso sentenza resa in esito all’applicazione del rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria è ammessa nel solo caso in cui il giudice ritiene l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti, dovendo, tuttavia, il giudizio di necessarietà, ove attivato dalle istanze istruttorie delle parti, tener conto anche dell’obbligo di assicurare il diritto di difesa in relazione alla diversa qualificazione del fatto, nell’eventualità in cui questa sia stata effettuata, nella sentenza di primo grado, senza la previa sollecitazione al contraddittorio delle parti.
