Persona offesa e reati sessuali: le dichiarazioni progressive non inficiano l’attendibilità (Riccardo Radi)

Woman standing and speaking in courtroom courtroom with judge and legal team

In tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa nei reati endofamiliari e a sfondo sessuale segnaliamo la sentenza della cassazione penale sezione 3 numero 29094/2026 che si è soffermata sui criteri che dovrebbero presiedere l’apprezzamento della credibilità della vittima

La Suprema Corte premette che è utile dare indicazione dei criteri metodologici cui i giudicanti devono attenersi sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e in tema di efficacia dimostrativa attribuibile a tali dichiarazioni.

Innanzitutto, occorre richiamare i principi giurisprudenziali in materia di sindacato della Corte di cassazione sul giudizio affermativo dell’attendibilità della persona offesa da parte dei giudici di merito.

In proposito, è costante l’affermazione secondo cui l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (cfr., tra le tantissime: Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 – 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01).

Diverse pronunce, poi, hanno puntualizzato che le dichiarazioni rese dalla persona offesa non sono da ritenere inattendibili solo perché risultano imprecisioni, inesattezze e oggettive smentite. Ad esempio, si è precisato che la mancanza dell’esatta collocazione spaziale del fatto non fa venire meno l’attendibilità della narrazione fatta dalla persona offesa del reato di violenza sessuale quando la collocazione medesima risulti comunque accertata in base ad altri elementi probatori precisi e concordanti (Sez. 3, n. 41593 del 16/05/2017, P., Rv. 271312 – 01).

Del resto, si è anche rimarcato che la natura progressiva delle dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, in quanto tali dichiarazioni spesso non si esauriscono in un’unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento, di regola condizionato dall’affidamento nei confronti dell’autorità procedente e intrecciato con quello psicologico di superamento del trauma, sicché il giudizio sull’attendibilità del dichiarato impone una valutazione d’insieme comprensiva di tutti gli stadi di tale percorso (Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, dep. 2021, F., Rv. 281005 – 02).

Ciò posto, va poi rilevato che, secondo un principio enunciato dalle Sezioni Unite, le dichiarazioni della persona offesa, possono legittimamente fondare un giudizio di colpevolezza anche se non corroborate da riscontri estrinseci, essendo sufficiente una approfondita verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 – 01, e Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558 01).

Del resto, l’elaborazione della giurisprudenza ha anche precisato che, qualora risulti “opportuna” l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01).

La sentenza impugnata ricostruisce i fatti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di numerosi ulteriori elementi di prova, dichiarativi e documentali, espressamente da essa ritenuti «riscontri».