Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 28424/2026, 16/27 luglio 2026, ha ribadito che i detenuti e gli internati possono chiedere di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia senza che ricorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi; soltanto per gli imputati, ovverosia per i detenuti per i quali pende il processo – ed anche per gli indagati, in forza della disposizione estensiva di cui all’art. 61, comma 2, cod. proc. pen. – la norma richiede (peraltro soltanto fino alla sentenza di primo grado) l’autorizzazione del giudice che procede, che ha il potere non di sindacare in qualche modo l’iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma di verificare se, ed in quali termini, l’iniziativa possa avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza del 30 aprile 2026 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di XXX, detenuto per questa causa in custodia cautelare in carcere, di essere visitato in carcere da un proprio medico di fiducia.
Il giudice ha evidenziato che non sono segnalate condizioni di salute particolari del detenuto che possano giustificare l’accesso in carcere del medico privato, che la consulenza allegata sulle condizioni di salute risale al 2023, e per il resto si è riportato al parere contrario del pubblico ministero.
Ricorso per cassazione
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui deduce che si tratterebbe di un atto abnorme perché è diritto dell’imputato essere visitato in carcere dal proprio medico; il giudice ha il potere di vietare l’accesso ma solo per esigenze attinenti le indagini, che qui non vi sono, e che l’unico riferimento contenuto nel parere del pubblico ministero alla possibilità che il medico veicoli informazioni all’esterno costituisce motivazione apparente.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato.
La questione di diritto oggetto del ricorso è stata già portata all’attenzione della Suprema Corte, che, nella pronuncia Sez. 1, n. 30970 del 08/05/2024, B., Rv. 286790 – 01, ha ritenuto che l’impugnazione di un provvedimento della tipologia di quello emesso nel caso in esame dal giudice del merito, pur non essendo espressamente prevista, deve essere ammessa in conformità alla sistematica dell’atto abnorme, in quanto provvedimento non previsto dalla legge.
Il tendenziale rispetto dei precedenti costituisce una condizione essenziale dell’autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (cfr. Corte cost., sent. n. 203 del 2024; n. 24 del 2025), ed il collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento interpretativo.
Nel merito, come evidenziato nella sentenza n. 30970 citata, l’art. 11, comma 12, ord. pen., nella vigente formulazione, introdotta dall’art. 1 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, prevede che «i detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L’autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell’istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all’interno degli istituti, previ accordi con l’azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa», e la norma deve essere letta alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che essa affonda le sue radici nel diritto alla salute del detenuto, quale riflesso particolare del generale diritto di cui all’art. 32 Cost. (Sez. 4, n. 27499 del 23/05/2019, n.m.; negli stessi termini, Sez. 1, n. 58489 del 10/10/2018, Rv. 276153 – 01, e Sez. 3, n. 49808 del 14/11/2019, n.m.).
Dalla lettera della norma emerge che i detenuti e gli internati possono chiedere di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia senza che ricorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi; soltanto per gli imputati, ovverosia per i detenuti per i quali pende il processo – ed anche per gli indagati, in forza della disposizione estensiva di cui all’art. 61, comma 2, cod. proc. pen. – la norma richiede (peraltro soltanto fino alla sentenza di primo grado) l’autorizzazione del giudice che procede, che ha il potere non di sindacare in qualche modo l’iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma di verificare se, ed in quali termini, l’iniziativa possa avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso.
Nel caso in esame, il giudice del merito ha respinto l’istanza perché non sono state segnalate condizioni di salute particolari del detenuto che potessero giustificare l’accesso in carcere del medico privato, anche perché la consulenza medica allegata all’istanza sarebbe risalente, ma un potere del giudice di sindacare l’utilità della visita medica non è previsto dalla norma. L’accesso può essere negato, infatti, come detto, soltanto per tutelare l’acquisizione e la genuinità della prova.
Il provvedimento del giudice del merito contiene, sia pure per relationem, un riferimento di questo tipo nel momento in cui si riporta anche al parere contrario del pubblico ministero, che, però, in realtà, in punto di tutela delle esigenze investigative, riferiva soltanto della necessità di evitare che potessero essere veicolate informazioni all’esterno, esigenza che senz’altro rientra nell’ambito delle finalità previste dalla norma, ma che nel caso in esame è stata affermata in modo molto generico e senza alcun riferimento al caso concreto che permetta di apprezzarla.
Ne consegue che il provvedimento è stato emesso nell’esercizio di un potere non riconosciuto dall’ordinamento, e che esso deve essere annullato senza rinvio (Sez. 1, n. 58489 del 10/10/2018, Rv. 276153 – 01) ex art. 620, comma 1, lett. d), in quanto la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge.
Gli atti devono essere trasmessi al GIP del Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
