Cassazione penale, Sez. IV, ordinanza n. 27398/2026, 9/21 luglio 2026, ha ribadito che la cognizione del gravame per il riesame dei decreti in materia di gratuito patrocinio, emessi dal giudice nell’ambito di un procedimento penale, è sempre rimessa alla competenza non di un giudice superiore, ma dello stesso tribunale o della stessa corte di appello, cioè del medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il giudice penale (monocratico o collegiale) che ha emesso il provvedimento impugnato.
Provvedimento impugnato
Con decreto del 30/06/2025 il Tribunale di Milano revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Milano in data 08/01/2026 in favore di XXX.
Opposizione alla revoca e trasmissione degli atti alla Corte di cassazione
Il difensore ha interposto opposizione al Presidente del Tribunale, che è stata trasmessa alla Cassazione con provvedimento del 09/02/2026.
Decisione della Suprema Corte
L’impugnazione deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano.
Lo strumento previsto dal testo unico in materia di spese di giustizia per impugnare i provvedimenti di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è l’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, il cui procedimento si conclude con un’ordinanza comunicata alle parti e ricorribile in cassazione, essendo il ricorso diretto per cassazione rimedio previsto per la sola ipotesi contemplata dall’art. 113 del d.P.R. cit.
La cognizione del gravame per il riesame dei decreti in materia di gratuito patrocinio, emessi dal giudice nell’ambito di un procedimento penale, dunque, è sempre rimessa alla competenza non di un giudice superiore, ma dello stesso tribunale o della stessa corte di appello, cioè del medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il giudice penale (monocratico o collegiale) che ha emesso il provvedimento impugnato. Il sistema delle opposizioni è delineato in modo unitario, quale rimedio di carattere generale, per cui, anche se l’art. 99 cit. disciplina il ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la giurisprudenza concordemente estende detta norma, per coerenza sistematica, anche ai provvedimenti di revoca del decreto di ammissione al beneficio, nonché a quelli dichiarativi dell’inammissibilità per carenze formali.
È stato, invero, affermato che il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio in esame, disposto a norma dell’art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 cit., relativo alla decisione sull’istanza di ammissione, poiché il testo unico in esame, avendo natura “compilativa”, non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina e, quindi, il “ricorso” al presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e il successivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il predetto “ricorso” (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667 – 01).
Del resto, la previsione di un unico strumento di impugnazione, per tutte le tipologie di controversie in materia, rimedio soggetto alle regole del rito civile sommario di cognizione (in forza del richiamo operato dall’art. 99, comma 3, d.P.R. cit. allo speciale processo previsto per gli onorari di avvocato), risponde a precise scelte legislative di organicità e di semplificazione del sistema delle impugnazioni.
Dunque, il provvedimento di revoca è reclamabile, a norma dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, solo davanti al presidente del tribunale o della corte di appello che ha emesso il provvedimento, mentre non è esperibile direttamente il ricorso per cassazione (Sez. 4, ord. n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Rv. 282573 – 01; Sez. 4, ord. n. 47812 del 08/10/2019, Rv. 277558 – 01).
Il ricorso per cassazione, limitato alla sola violazione di legge, può essere, invece, proposto, alternativamente all’opposizione ai sensi dell’art. 99 cit., solo avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario (non anche avverso quello adottato d’ufficio dal giudice procedente), ai sensi dell’art. 113 d.P.R. cit.
È stato, in proposito, condivisibilmente affermato che, in materia di beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, l’art. 113 cit. deve essere interpretato nel senso che avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario, l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99 stesso d.P.R., può proporre direttamente ricorso per cassazione, per violazione di legge (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Rv. 269672 – 01; Sez. 4, n. 3643 del 26/11/2008, dep. 2009, Rv. 243702 – 01).
In conclusione, l’interpretazione secondo cui l’art. 113 cit. riconosce all’interessato una facoltà alternativa rispetto a quella dell’opposizione è pienamente coerente con una ricostruzione sistematica del nostro sistema delle impugnazioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso deve essere qualificato ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, quale opposizione al decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano.
