Impedire al vicino di parcheggiare comodamente configura la violenza privata (Riccardo Radi)

Woman driving a small silver car surrounded by crowd of people in an urban parking lot

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 29506 depositata il 4 agosto 2026 ha sottolineato che rendere estremamente difficoltoso l’uscita di un’auto da un parcheggio condominiale imponendo di fare manovre coartanti la libertà di autodeterminazione indotta da un comportamento altrui, integra il reato di cui all’art. 610 cod. pen., potendo consistere la “violenza” prevista dalla fattispecie anche in una forma impropria, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (cfr. Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322; Sez. 5, n. 4284 del 29/9/2015, G., Rv. 266020; Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, dep. 2004, Agati, Rv. 228063; Sez. 5, n. 1195 del 27/2/1998, Piccinin, Rv. 211230) senza che sia necessaria una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa (Sez. 5, n. 29261 del 24/2/2017, S., Rv. 270869).

In tema ricordiamo che commette reato di violenza privata chi ostruisce il passaggio nel parcheggio condominiale con la propria auto e si rifiuta di spostarla. Infatti, se è del tutto condivisibile che costituisca il reato di violenza privata la condotta di chi effettui il parcheggio di un’autovettura in modo tale da impedire intenzionalmente a un’altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l’accesso sarebbe irragionevole non ritenere reato anche soltanto la seconda parte della condotta e cioè il rifiuto di spostare l’auto, nella quale la costrizione, con violenza, della altrui volontà è determinata dal mantenimento della vettura nella posizione irregolare in cui è stata messa dallo stesso agente: mantenimento capace di determinare la costrizione psicologica della persona offesa né più e né meno dell’intenzionale parcheggio ostruttivo (Cassazione penale sezione 5 sentenza numero 603/2012).

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