Con il fiuto per le notizie di spicco e la fulmineità della scrittura che sono il suo marchio di fabbrica l’Abate Faria ci ha informato dell’ennesima iniziativa legislativa in materia di sicurezza partorita da esponenti della maggioranza di governo (a questo link per il post).
I dettagli tecnici della proposta
Proviamo a capire di che si tratta, precisando preliminarmente che le informazioni sul contenuto della proposta sono tratte dalle edizioni web del 29 luglio 2026 del quotidiano Il Giornale (a questo link) e della Voce del Patriota (a questo link).
Nel corso di una conferenza stampa convocata il 29 luglio 2026, i vertici dei due gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, nelle persone di Lucio Malan, capogruppo al Senato, e Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera, unitamente a senatori e deputati del medesimo partito, hanno presentato una proposta volta a introdurre una nuova fattispecie penale così concepita:
- si attribuisce rilievo penale, nella forma dell’associazione a delinquere, alla condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere una pluralità di reati contro le forze dell’ordine o contro l’ecosistema;
- per la configurazione del reato non è indispensabile un’organizzazione su base gerarchica, essendo sufficienti la costituzione o il coordinamento, i quali possono essere realizzati anche mediante strumenti di comunicazione elettronica o in occasione di manifestazioni pubbliche;
- è prevista la pena della reclusione da due a otto anni per i partecipi; la pena è aumentata per i promotori, gli organizzatori e i dirigenti del gruppo;
- sono poi previste due aggravanti: la prima consegue all’uso di strumenti informatici o telematici idonei ad assicurare la segretezza delle comunicazioni ed è giustificata dalla maggiore difficoltà di prevenzione e accertamento delle condotte quando il coordinamento avviene attraverso modalità specificamente orientate ad eludere l’attività investigativa; la seconda è applicabile allorché il gruppo si serva di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, compromettendo così l’efficacia dell’intervento delle Forze di polizia e mettendo a rischio l’ordine pubblico;
- è inoltre contemplata una fattispecie autonoma che attribuisce rilievo penale alla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano al gruppo;
- è prevista infine la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato, al fine di sottrarre definitivamente alla disponibilità degli autori gli strumenti utilizzati per l’organizzazione e l’esecuzione delle condotte criminose, rafforzando l’efficacia preventiva della disciplina e impedendone il futuro reimpiego per finalità illecite.
Le ragioni giustificatrici addotte dai proponenti
Le elenchiamo attingendo direttamente e letteralmente dai reportage di stampa, specificando la fonte.
“Quello in Val di Susa è stato solo l’ultimo episodio, crediamo che si debba, oltre a dare autentica solidarietà alle forze dell’ordine, introdurre una nuova norma nel codice penale che preveda un reato associativo nella commissione di determinati reati, di modo che questi inaccettabili episodi non finiscano solo con un’accusa di lesioni […] Quando si partecipa a un assalto organizzato con un’uniforme da combattimento, attrezzature e organizzazione non ci possiamo fermare alle lesioni personali” (Lucio Malan).
“Abbiamo ritenuto di individuare questa specifica fattispecie dell’associazione a delinquere nei casi di violenti che devastano le nostre città, come a Bologna e in Val di Susa per mettere a disposizione dei giudici uno strumento chiaro che delinei i contorni di questa specifica fattispecie. Quando più persone si organizzano per distruggere e danneggiare le nostre città deve essere contestata l’associazione a delinquere” (Galeazzo Bignami).
“Questa pdl introduce uno strumento fondamentale per colpire chi si organizza o si coordina per commettere una serie di reati già previsti dal nostro ordinamento, come la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, le lesioni, la devastazione o il danneggiamento. Non possiamo più tollerare le violenze viste a Bologna, in Val Susa o durante alcune manifestazioni dei Pro-Pal che, in questi mesi, si sono svolte in tutta Italia. Come la maggioranza degli italiani, riteniamo inaccettabile che gruppi organizzati mettano a ferro e fuoco le nostre città e aggrediscano le forze dell’ordine. Con questo provvedimento mettiamo finalmente nelle mani della magistratura un nuovo presidio normativo” (Francesco Filini, deputato di FdI, responsabile del partito per l’attuazione del programma).
“Questa proposta è necessaria perché ci sono processi in cui la procura ha sostenuto l’imputazione di associazione a delinquere ma senza trovare il riscontro degli organi collegiali, come nel processo ‘Sovrano’. Riteniamo quelle condotte perseguibili in punto di associazione già sulla base dell’attuale normativa ma non vogliamo lasciare nulla di intentato e impunito: diamo un ulteriore strumento a sostegno delle procure e di tutti quei magistrati che vedono quella che è una realtà, cioè il fatto che esiste un’organizzazione violenta rivendicata dai No Tav in maniera sistematica” (Augusta Montaruli, vicepresidente dei deputati di Fratelli d’Italia).
“Questa Pdl nasce dall’esigenza di punire l’inaccettabile comportamento di chi confonde il sacrosanto diritto a manifestare, con la possibilità di farsi autore di violenze. Contro di loro tolleranza zero. Siamo di fronte a nuclei violenti non gerarchizzati, ma che si coordinano con un unico obiettivo: assaltare le forze dell’ordine, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti. Creiamo le condizioni per difendere il diritto a manifestare pacificamente e di punire chi va contro l’ordinamento democratico. Spero in Parlamento ci possa essere il sostegno anche di tutte quelle forze politiche all’opposizione e che avranno la possibilità di dimostrare di distinguere tra chi manifesta e chi distrugge” (Raffaele Speranzon, vicecapogruppo al Senato).
“Con questa proposta creiamo un nuovo reato associativo. La giurisprudenza che si è susseguita ci costringe ad affrontare una lacuna non più accettabile. Secondo le norme attuali l’associazione deve avere un profilo di stabilità e di organizzazione gerarchica. Noi eliminiamo questi due elementi perché non possiamo più consentire che restino sacche di impunità. Proprio per questo prevediamo anche il reato satellite della punizione per i fiancheggiatori. All’interno dei centri sociali ci sono vere e proprie Santa Barbara, vengono utilizzati sistemi per eliminare o limitare la comunicazione tra le Forze dell’Ordine. Insomma, si tratta di allargare il reato di favoreggiamento. Infine, prevediamo la cosiddetta anticipata soglia di pericolosità per cui ci muoviamo anche sul terreno della prevenzione. Si tratta, ovviamente, del potenziamento di norme su cui ci siamo già mossi. Col fermo preventivo, ad esempio sono stati effettuati 110 fermi, e per i fatti relativi alla val di Susa sono stati identificati oltre 8mila soggetti, segno che il Governo lavora da tempo su questi temi” (Sara Kelany, deputata di FdI).
Note di commento
Dalle voci dei proponenti si ricava una comune preoccupazione: quel che c’è non basta.
Il Paese deve fronteggiare la sfida criminale dei cosiddetti antagonisti che si oppongono con violenza a scelte legittime del Parlamento e del Governo, devastano le nostre città, assaltano le forze dell’ordine, turbano la pace e l’ordine sociale e creano allarme nei cittadini.
È un’emergenza continua – l’ossimoro è imposto dalla realtà – a fronte della quale gli strumenti legislativi esistenti si sono dimostrati inadatti (in assoluto per alcuni dei proponenti, in dipendenza di discutibili orientamenti interpretativi per altri).
Le falle di sistema sono state lucidamente individuate dall’On. Kelany: la già esistente associazione a delinquere richiede profili di stabilità e organizzazione gerarchica, elementi costitutivi difficili da dimostrare con il conseguente rischio che residuino sacche di impunità.
La soluzione è altrettanto semplice: nella nuova fattispecie associativa si fa a meno della stabilità e della gerarchia, con quest’ultima retrocessa al rango di aggravante.
I proponenti ci dicono in sostanza che non bastano gli artt. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico), 270-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti), 270-ter (Assistenza agli associati), 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo), 270-septies (Confisca), 280 (Attentato per finalità terroristiche o di eversione), 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) 285 (Devastazione, saccheggio e strage) del codice penale e tutti gli altri che si potrebbero aggiungere in una rassegna più meditata e completa.
Ancora, ci offrono una formula che eleva a fattispecie associativa quello che a legislazione vigente dovrebbe essere considerato un concorso di persone nel reato.
Creano un’associazione che non deve essere necessariamente stabile e dunque consolidata quanto basta per renderla riconoscibile e che può, pertanto, essere effimera o addirittura fulminea.
Lo stesso vale per il requisito non più richiesto della struttura gerarchica: la conseguenza è che si potrebbero in astratto perseguire situazioni di fatto in cui non è più necessario sapere e dimostrare chi fa cosa perché ci si accontenta che qualcuno abbia fatto qualcosa.
Si chiude con un accenno all’ecosistema che assurge a bene alla cui tutela dovrebbe servire il nuovo reato.
Il lemma “ecosistema”, in virtù di una modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, Legge costituzionale n. 1 del 22 febbraio 2022, è entrato a far parte dell’art. 9 comma 2 Cost. laddove si afferma che [la Repubblica] “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni…”.
Sul punto ha avuto modo di esprimersi anche la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 105/2024.
Se ne riporta un passaggio illuminante:
“La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente) ha, in effetti, attribuito espresso rilievo costituzionale alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni (art. 9, terzo comma, Cost.); e ha inserito tra i limiti alla libertà di iniziativa economica menzionati nell’art. 41, secondo comma, Cost. le ragioni di tutela dell’ambiente, oltre che della salute umana. Invero, già da epoca anteriore alla riforma dell’art. 117, secondo comma, Cost. – la cui lettera s) affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, facendone per la prima volta oggetto di menzione espressa nel testo costituzionale– questa Corte aveva riconosciuto l’esistenza di un «diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività» alla salvaguardia dell’ambiente, precisando che esso «comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale», intesi tutti quali «valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.)» (sentenza n. 210 del 1987 punto 4.5. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 641 del 1987, punto 2.2. del Considerato in diritto, nonché, più di recente, sentenza n. 126 del 2016, punto 5.1. del Considerato in diritto).
La riforma del 2022 consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell’ambiente, inteso come bene unitario, comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma rispetto al paesaggio e alla salute umana, per quanto ad essi naturalmente connesso; e vincola così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa. Peculiare è, altresì, la prospettiva di tutela oggi indicata dal legislatore costituzionale, che non solo rinvia agli interessi dei singoli e della collettività nel momento presente, ma si estende anche (come già, del resto, prefigurato da numerose pronunce di questa Corte risalenti a epoca anteriore alla riforma: sentenze n. 46 del 2021, punto 8 del Considerato in diritto; n. 237 del 2020, punto 5 del Considerato in diritto; n. 93 del 2017, punto 8.1. del Considerato in diritto; n. 22 del 2016, punto 6 del Considerato in diritto; n. 67 del 2013, punto 4 del Considerato in diritto; n. 142 del 2010, punto 2.2.2. del Considerato in diritto; n. 29 del 2010, punto 2.1. del Considerato in diritto; n. 246 del 2009, punto 9 del Considerato in diritto; n. 419 del 1996, punto 3 del Considerato in diritto) agli interessi delle future generazioni: e dunque di persone ancora non venute ad esistenza, ma nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano. Per altro verso, la tutela dell’ambiente – nell’interesse, ancora, dei singoli e della collettività nel momento presente, nonché di chi ancora non è nato – assurge ora a limite esplicito alla stessa libertà di iniziativa economica, il cui svolgimento non può «recare danno» oltre che alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, come recitava il testo previgente dell’art. 41, secondo comma, Cost. – alla salute e all’ambiente”.
Si segnala infine che, nella definizione che ne dà l’art. 3, § 1, del Regolamento (UE) 2024/1991 del 24 giugno 2024, l’ecosistema è “un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale”.
Gli ecosistemi sono quindi parte di un sistema più ampio, quello dell’ambiente e della sua salvaguardia, finalizzato alla “conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale”.
Il che è come dire che il nostro legislatore costituzionale e quello europeo guardano a quel sistema come un bene da conservare e mantenere inalterato, anche a vantaggio delle generazioni future, il cui riconoscimento si trasforma in limiti espliciti alla libertà di iniziativa economica.
Nasce da questa constatazione una perplessità che precede i dettagli tecnici, più che discutibili, della proposta.
Ferme restando la condanna per ogni tipo di manifestazioni violente e la necessità di sanzionarle adeguatamente, c’è il rischio latente di una criminalizzazione del dissenso così ampia e irriducibile da comprendere anche quello democraticamente e pacificamente espresso e la vaghezza della nuova fattispecie associativa e dei suoi elementi costitutivi non è certo d’aiuto.
Bisogna esigere un dibattito ampio in cui alle parole si dia un significato condiviso per evitarne un uso ingannevole.
Occorre tenere a bada la tentazione di servirsi della mazza laddove basterebbe il bisturi.
Questo, almeno, è l’auspicio.
