La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 29131 depositata il 31 luglio 2026 , in tema di intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, ha affermato che l’esecuzione delle operazioni con modalità discontinua non determina l’inutilizzabilità dei relativi risultati.
In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che la disciplina derogatoria prevista dall’art. 267, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per quelli di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., esonera il decreto autorizzativo dall’indicazione preventiva dei luoghi e dei tempi della captazione, ma non implica che il captatore informatico debba rimanere costantemente attivo per l’intera durata dell’autorizzazione.
