La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 23130/2026, in tema di ricusazione, ha sottolineato che la nozione di interesse di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., richiamato dall’art. 223, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alle cause di ricusazione del perito, è inclusiva dell’interesse non patrimoniale, purché specifico, giuridicamente rilevante e direttamente incidente sulla sfera soggettiva del pubblico ufficiale.
Fattispecie relativa a perito che, in epoca anteriore al conferimento dell’incarico, aveva frequentato un corso di specializzazione post-universitario, nel cui ambito il consulente di parte aveva svolto il ruolo di supervisore della produzione scientifica concernente il “master”.
