Disconoscimento di conformità all’originale ex art. 2719 Cc (Redazione)

Lawyer holding document labeled 'Documento Depositato Falso' in courtroom

La Cassazione sezione lavoro con l’ordinanza numero 24167 depositata il 28 luglio 2026 ha ricordato che il disconoscimento della copia prodotta agli atti può essere validamente formulato anche quando la parte neghi l’esistenza stessa dell’originale, poiché in tal caso non è esigibile l’indicazione analitica delle parti in cui la copia differirebbe dall’originale.

Tuttavia, anche tale modalità di contestazione deve tradursi in una negazione chiara, univoca e non meramente dubitativa dell’esistenza dell’originale, così da rendere effettivamente percepibile l’oggetto della contestazione e da consentire alla controparte e al giudice di apprezzarne la portata.

Il disconoscimento della conformità all’originale della copia, anche informatica, è disciplinato dall’articolo 2719 c.c. e deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all’originale, restando poi rimesso al giudice l’accertamento della conformità attraverso le prove offerte, comprese le presunzioni.

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