Istanza di concessione della liberazione anticipata: la data di decorrenza dei semestri da valutare dipende dalla durata e dalla progressione della pena in esecuzione, non certo dai parametri scelti dal detenuto (Vincenzo Giglio)

Cassazione, Sez. I, sentenza n. 25777/2026, 10/22 luglio 2026, ha ribadito che, in tema di liberazione anticipata, il detenuto non può ricalcolare la decorrenza dei semestri a suo piacimento.

È infatti consolidato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini della concessione della liberazione anticipata, la data di decorrenza dei semestri da valutare non può essere fissata dal condannato a suo piacimento, ma deve rispettare la durata e la progressione della pena prevista dal titolo esecutivo, dentro e fuori dal carcere” (così, Sez. 1, n. 37352 del 06/05/2014, Rv. 260806 – 01.

È conforme più di recente Sez. 1, n. 3722 del 24/11/2023, dep. 2024, n.m., secondo cui “tale autonomia individuale in capo all’istante nella scelta del periodo a cui parametrare la verifica dei presupposti per l’ottenimento della liberazione anticipata non si profila consentita dalla struttura e dalla funzione dell’istituto”.

Così come chiarito da quest’ultima decisione, l’art. 54 Ord. pen. stabilisce che al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

La norma fondante il beneficio premiale, dunque, prende in considerazione – quale parametro per la verifica delle condizioni di ammissione – il tempo di detenzione (anche di quella domiciliare, nonché il tempo di assoggettamento a situazioni giuridiche equiparate, fra le quali quella di esecuzione di misura alternativa alla detenzione stessa) corrispondente al semestre in concreto espiato dal condannato.

Di conseguenza, quando il tempo detentivo da valutarsi perdura oltre i sei mesi, la parte eccedente, afferente allo stesso titolo, non può che andare a comporre il semestre successivo al fine del riconoscimento dell’ulteriore beneficio, seguendo la continuità esecutiva verificatasi anche in diritto.

In questo ambito argomentativo, si è già affermato in sede di legittimità che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la data di decorrenza dei semestri da valutare non può essere fissata dal condannato a suo piacimento, ma deve rispettare la durata e la progressione della pena prevista dal titolo esecutivo, dentro e fuori dal carcere, con la conseguente conformità a diritto del provvedimento di rigetto dell’istanza di applicazione di questo beneficio premiale con riferimento a un semestre la cui decorrenza venga determinata soggettivamente dal condannato a partire da una data successiva a quella in cui egli abbia tenuto un comportamento scorretto, invece che in immediata continuità con il precedente semestre (Sez. 1, n. 37352 del 06/05/2014, Rv. 260806 – 01; in tal senso anche Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, non mass.).

Pertanto, è da ribadirsi che la data di decorrenza dei semestri da valutarsi ai sensi dell’art. 54 Ord. pen. deve essere individuata rispettando la durata e la progressione della fase espiativa della pena, come fissata dal titolo esecutivo, in continuità tra i periodi corrispondenti ai semestri già valutati per la liberazione anticipata e quelli oggetto della nuova domanda: si tratta di un criterio che discende dall’applicazione piana della norma, siccome riferito al dato certo della progressione esecutiva.

Questo sviluppo nel computo dei semestri, del resto, non ritenendo possibile la configurazione soggettiva del periodo oggetto di valutazione, elimina in radice il rischio di pratiche strumentali, vale a dire volte a far iniziare il semestre di riferimento dal momento successivo all’emersione di comportamenti sfavorevoli alla posizione dell’istante.

Lascia un commento