Fermo convalidato da un giudice incompetente in relazione al luogo di esecuzione del provvedimento ma competente in relazione al luogo del commesso reato: le conseguenze giuridiche (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27105/2026, 14/17 luglio 2026, ha affermato che la competenza esclusiva ed inderogabile del giudice della convalida anche in ordine ai provvedimenti coercitivi, di cui all’art. 391, comma 5, cod. proc. pen., non è affatto idonea a ‘paralizzare’, sia pur temporaneamente, il funzionamento delle ordinarie regole sulla competenza ad adottare le misure cautelari. Di conseguenza, nulla impedisce che, pur in presenza di una richiesta di convalida del fermo della polizia giudiziaria – nella fattispecie, come si è visto, formulata da un PM ad un giudice privo della necessaria competenza funzionale – lo stesso rappresentante della pubblica accusa, quale PM presso il giudice competente a conoscere del procedimento nel merito, possa chiedere e ottenere dal proprio GIP una valida ordinanza custodiale.

Provvedimento impugnato

Il GIP di Como disponeva, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. pen., la convalida del fermo di XXX e YYY eseguito in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria il 30 aprile 2026 a Cusano Milanino, in relazione al delitto di importazione e ricezione dalla Spagna di 251 kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish e di 5,431 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina, droghe occultate in 128 barattoli apparentemente contenenti conserve di pomodoro. Con la stessa ordinanza quel GIP disponeva, ai sensi degli artt. 291 e segg. cod. proc. pen., l’applicazione nei riguardi dei prevenuti della misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai medesimi fatti, qualificati a norma degli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 1-bis e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

Ricorso per cassazione

Con atto sottoscritto dai loro difensori di fiducia, i suddetti ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo, l’inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione agli artt. 8, 27, 279 e 390, comma 5, cod. proc. pen., per incompetenza territoriale del giudice che aveva disposto la convalida, essendo avvenuto il fermo degli indagati, inteso come materiale privazione della loro libertà personale, a Cusano Milanino, ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Monza (come risulta dalla comunicazione di notizia di reato dei carabinieri, da pagina 5 dell’ordinanza impugnata, sia dalla richiesta di convalida formulata dalla Procura della Repubblica di Monza).

Ne consegue che tutte le attività poste in essere dal GIP di Como, territorialmente incompetente, devono considerarsi nulle, incluso l’interrogatorio dei soggetti fermati.

Con successiva memoria trasmessa via pec i patrocinatori dei due ricorrenti, formulando anche motivi aggiunti, hanno denunciato la violazione anche degli artt. 390, comma 3, 391, 178 e 179 cod. proc. pen., per essere state formulate le richieste da un PM incompetente, a tal fine sviluppando argomenti in gran parte sostanzialmente collegabili alle originarie doglianze formulate con il ricorso.

Decisione della Suprema Corte

I ricorsi sono solo in parte fondati.

 Per poter chiarire le ragioni in diritto della odierna decisione è bene sinteticamente richiamare i fatti di causa così come accertati nel provvedimento gravato.

Risulta non contestato che la mattina del 30 aprile 2026 il consigliere delegato della società che gestisce l’hub internazionale di Casnate con Bernate, sito in provincia di Como, aveva chiesto l’intervento dei carabinieri di zona in quanto tre bancali di merci provenienti dalla Spagna apparivano sospetti.

Svolti nell’immediato gli accertamenti, i militari avevano accertato che all’interno di una parte di quella unitaria spedizione di barattoli di conserve di pomodoro, esattamente dentro i soli contenitori metallici che, a differenza di tutti gli altri, avevano la chiusura argentata e non dorata, era stato nascosto l’ingente quantitativo delle due sostanze stupefacenti sopra indicate.

Su richiesta del persona della polizia giudiziaria, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como aveva autorizzato il differimento del sequestro delle droghe e la “consegna controllata” del materiale da parte degli addetti della ditta di spedizione, al fine di poter identificare, al momento del ritiro, le persone che avevano effettuato l’ordine e che, perciò, potevano ritenersi gli importatori di quelle sostanze.

Dagli atti si evince che, in realtà, gli stupefacenti erano stati sostituiti con “materiale innocuo” e che, al momento della consegna, avvenuta presso un immobile sito in Cusano Milanino, i carabinieri avevano identificato i destinatari della spedizione in XXX e YYY, che, in ragione del pericolo di fuga, erano stati sottoposti alla misura precautelare del fermo di indiziato di delitto. Ciò premesso in punto di fatto, va detto che le doglienze difensive formulate con il ricorso sono fondate nella parte in cui si indirizzano verso l’ordinanza di convalida del fermo.

Costituisce, infatti, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la competenza a decidere su una richiesta di convalida ex art. 390 cod. proc. pen. spetta – come per l’arresto in flagranza – al giudice del luogo in cui la misura precautelare è stata eseguita, trattandosi di competenza funzionale, autonoma e inderogabile, strettamente correlata all’esigenza di assicurare un controllo giurisdizionale immediato sulla restrizione della libertà personale e, nel caso del fermo, il luogo di esecuzione è quello in cui materialmente l’indagato è privato della libertà personale (v. tra le tante, Sez. 2, n. 5226 del 16/11/2006, dep. 2007, Rv. 235813 – 01).

Del pari è pacifico che, in tema di fermo di indiziato di delitto, anche quando il decreto sia stato emesso da altro procuratore e il fermo risulti eseguito nel territorio di altra giurisdizione, spetta sempre al PM presso il tribunale del luogo di esecuzione del fermo richiederne la convalida e la eventuale emissione della misura cautelare (così, tra le tante, Sez. 2, n. 49757 del 27/10/2023, Rv. 285609 – 01).

L’ordinanza di convalida del fermo disposto, nel caso di specie, dalla polizia giudiziaria a Cusano Milanino, comunque ricadente nel circondario del Tribunale di Monza, non poteva essere richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, né tanto meno quella ordinanza poteva essere emessa dal GIP di tale Tribunale: provvedimento che, dunque, va dichiarato illegittimamente adottato da autorità giudiziaria non competente.

Il discorso si pone in termini differenti in relazione all’impugnazione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere disposta nei riguardi dei due odierni ricorrenti. È ben noto come la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo “radichi” in capo al giudice dell’udienza di convalida una competenza a decidere sulla eventuale richiesta di applicazione di misure cautelari formulata dal PM del luogo in cui l’arresto e il fermo sono stati eseguiti. Ma è altrettanto certo che tale competenza è meramente “surrogatoria” laddove il delitto per il quale si procede sia stato commesso in un circondario diverso da quello nel quale è stata applicata la misura precautelare: tant’è che, nell’ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida e il luogo dell’arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, la formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice che ha disposto la misura determina l’inefficacia di questa, in assenza di una rinnovazione della medesima misura da parte del giudice competente entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti (in questo senso, tra le moltissime, Sez. 5, n. 45176 del 02/10/2019, Rv. 277642 – 01).

Tuttavia, il caso in esame è del tutto peculiare in quanto le misure cautelari sono state applicate nei riguardi dei due ricorrenti dal GIP del Tribunale di Como nel cui circondario il reato risulta essere stato commesso: perciò, da un giudice territorialmente competente, e sulla base di una richiesta formulata dal PM presso quel Tribunale, dunque titolare della relativa attribuzione.

È sicuro, peraltro, che in tema di importazione di sostanze stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima delle condotte commesse sul territorio nazionale (in tal senso Sez. 6, n. 46249 del 07/10/2016, Rv. 268479 – 01).

In tale ottica va data continuità all’indirizzo esegetico in passato già privilegiato dalla giurisprudenza della Suprema Corte per cui la competenza esclusiva ed inderogabile del giudice della convalida anche in ordine ai provvedimenti coercitivi, di cui all’art. 391, comma 5, cod. proc. pen., non è affatto idonea a ‘paralizzare’, sia pur temporaneamente, il funzionamento delle ordinarie regole sulla competenza ad adottare le misure cautelari (così, in particolare, Sez. 6, n. 7482 del 16/01/2006, Rv. 233827 – 01).

Di conseguenza, nulla impedisce che, pur in presenza di una richiesta di convalida del fermo della polizia giudiziaria – nella fattispecie, come si è visto, formulata da un PM ad un giudice privo della necessaria competenza funzionale – lo stesso rappresentante della pubblica accusa, quale pubblico ministero presso il giudice competente a conoscere del procedimento nel merito, possa chiedere e ottenere dal proprio giudice per le indagini preliminari una valida ordinanza custodiale.

La doglianza difensiva formulata con i ricorsi immediati con riferimento al provvedimento genetico della misura cautelare in corso è, dunque, manifestamente infondata.

Inammissibili sono le ulteriori censure dedotte con i motivi aggiunti.

Di certo non pertinenti sono le questioni che attengono alle ragioni del fermo, ai tempi e alle modalità di redazione dei relativi verbali da parte della polizia giudiziaria; mentre non consentite sono le questioni latamente riferibili alla gravità indiziaria, in quanto non considerate nel motivo unico dell’originario ricorso.

Quanto, infine, alle problematiche concernenti all’asserita perdita di efficacia della misura applicata perché non preceduta da un valido interrogatorio di garanzia né seguita da un interrogatorio eseguito nel termine di legge decorrente dall’applicazione della misura medesima, è sufficiente rilevare che la relativa questione non poteva essere dedotta con un ricorso per saltum avverso il provvedimento cautelare genetico: costituendo oramai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui ogni doglianza difensiva riguardante una asserita perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 302 cod. proc. pen. non è denunciabile nel procedimento di riesame né è rilevabile d’ufficio, sicché resta pure escluso che la relativa questione possa costituire oggetto di un ricorso per cassazione immediato ex art. 311 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Rv. 267851 – 01).