Privazione di effetto da parte dell’imputato degli atti compiuti dal difensore: possibile solo per gli atti da costui compiuti in virtù di poteri propri, non per quelli come procuratore speciale del difeso (Vincenzo Giglio)

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Cassazione penale, Sez. II, ordinanza n. 27294/2026, 14/23 luglio 2026, ha affermato che il potere attribuito all’imputato dall’art. 99, comma 2, cod. proc. pen. di togliere effetto agli atti compiuti dal difensore è esercitabile solo per quelli che costui compie in virtù di poteri propri mentre è precluso per quegli altri compiuti quale procuratore speciale dell’assistito. Se così non fosse, tale seconda categoria di atti sarebbe soggetta a un’insostenibile condizione di incertezza più o meno prolungata, potendo gli stessi essere sempre revocati, prima dell’intervento giudiziale.

DB, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa in data 24 ottobre 2025 dalla settima sezione della Suprema Corte, con cui era stata dichiarata inammissibile, a seguito di rinuncia, l’istanza di rimessione presentata dal ricorrente.

La parte ricorrente personalmente, in limine, ha fatto pervenire «revoca ex art. 99, comma 2, c.p.p. dell’atto denominato “Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.”», con riserva di depositare nuovo ricorso straordinario.

In tal modo, secondo la parte, in presenza di una dichiarazione contraria all’atto compiuto dal difensore prima che sia intervenuto un provvedimento del giudice in relazione all’atto stesso, sarebbe stato caducato ogni effetto della impugnazione straordinaria presentata dal difensore. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.

Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum, come nel caso delle decisioni in materia di rimessione del processo, e che, comunque, non determinano la formazione del giudicato di condanna, né contribuiscono alla sua stabilizzazione (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790-01, che, in motivazione, ha precisato: «Presupposto imprescindibile per la legittimazione ad esperire l’impugnazione straordinaria è lo status di condannato, inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda». Conforme, in tema di rimessione, Sez. 2, n. 17319 del 08/01/2019, Rv. 276964-01).

Ferme restando le assorbenti considerazioni che precedono, quanto alla dichiarazione resa dall’imputato personalmente, può, in ogni caso, osservarsi come l’art. 99 cod. proc. pen. non sia conferente con il caso di specie, poiché tale disposizione regola la facoltà riconosciuta all’imputato di privare di effetti l’atto autonomamente compiuto dal difensore, laddove, nel presente procedimento, il difensore aveva azionato non poteri propri, ma poteri conferitigli con procura speciale dal titolare, ossia l’imputato (così, Sez. 5, n. 21568 del 19/03/2015, Rv. 263708-01, in motivazione. Cfr. anche come Sez. 1, n. 35703 del 29/05/2019, 276808-01, secondo cui «il procuratore speciale agisce come se fosse l’imputato, mentre il patrocinatore ha una margine di azione necessariamente più limitato, non potendo disporre dei diritti personali del primo»; in termini, vedi anche Sez. 2, n. 40734 del 05/11/2025, Rv. 288984-01). Nondimeno, la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato a che non si proceda alla trattazione e alla decisione del ricorso, non potrebbe che essere equiparata, per quanto qui rileva, a una formale rinuncia all’impugnazione ex art. 589, comma 2, cod. proc. pen.: allorquando il ricorrente l’ha formalmente rappresentata al giudice che procede, functus est munere suo.

Invero, avuto riguardo al principio di consumazione del potere di impugnazione e al carattere unitario, ad esercizio non frazionabile, del relativo diritto, risulta integralmente esaurito, anche per il futuro, ogni potere decisorio in capo alla Corte di cassazione (cfr., sia pure in caso non sovrapponibile, Sez. 4, n. 10445 del 21/01/2026, Rv. 289587-01, nonché – in tema di rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione – Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244-01).

Accedendo alla ricostruzione sistematica della parte, tutti gli atti compiuti dal difensore quale procuratore speciale (alter ego dell’imputato, in relazione allo specifico atto delegato) sarebbero soggetti a un’insostenibile condizione di incertezza più o meno prolungata, potendo essere sempre revocati, prima dell’intervento giudiziale.

Il procedimento deve, pertanto, essere definito senza formalità di procedura, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. b), e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.  Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.

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