Legittima difesa non basta la percezione soggettiva di un pericolo e irrilevanti sono gli stati d’animo preesistenti (Riccardo Radi)

Marito difende la moglie minacciando un molestatore di quest’ultima, il giudice di merito riconosce la scriminante della legittima difesa ma la cassazione non è dello stesso avviso.

La Cassazione sezione 5 con la recente sentenza numero 27404 depositata il 21 luglio 2026 sottolinea i rigorosi presupposti della scriminante della legittima difesa, chiarendo che la mera percezione soggettiva di un pericolo non basta a giustificare una condotta minatoria in assenza dei requisiti dell’attualità del pericolo, della necessità della reazione e dell’inevitabilità altrimenti dell’offesa.

La Suprema Corte premette che la legittima difesa postula che l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa subìta (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080 – 01; Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352 – 01).

Inoltre, l’attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante implica l’estraneità all’area di applicazione della stessa ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534 – 01; Sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Celeste, Rv. 246566 – 01).

Sotto altro profilo, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, essendo irrilevanti stati d’animo che abbiano cause preesistenti o diverse, dovendo il giudice svolgere all’uopo un esame di tutti gli elementi fattuali per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull’eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa (Sez. 4, n. 34345 del 10/11/2020, Setti, Rv. 279964 – 01).

Secondo il primo Giudice, dinnanzi alle «provocazioni» della persona offesa – consistenti in continue telefonate alla C., sua ex fidanzata, nonché in reiterati appostamenti – l’imputato aveva ritenuto che l’unico modo per difendere la donna fosse quello di utilizzare le espressioni minacciose contestate.

In altri termini, la situazione percepita dall’imputato come di attuale pericolo lo avrebbe indotto a ritenere di non avere alternative per difendere la moglie.

La motivazione della sentenza impugnata si risolve in proposizioni assertive prive della necessaria esplicitazione del percorso inferenziale che collega le risultanze processuali alla conclusione circa la configurabilità della scriminante.

In disparte la circostanza che il primo Giudice non ha indicato quali specifiche emergenze istruttorie abbiano consentito di ritenere accertate le condotte provocatorie attribuite alla persona offesa né spiega le ragioni della preferenza accordata alle dichiarazioni favorevoli all’imputato rispetto alle risultanze processuali di segno contrario, deve rilevarsi che la motivazione non fornisce alcun ragguaglio in ordine ai requisiti della necessità della difesa e dell’inevitabilità altrimenti del pericolo. Infatti, la sentenza ha totalmente omesso di spiegare per quale motivo l’imputato avvertisse l’incombere di una situazione di pericolo, generata dalle condotte provocatorie della persona offesa, che non potesse essere fronteggiata rivolgendosi all’autorità giudiziaria o di polizia.

L’affermazione della sentenza secondo cui, nella situazione data, egli non poteva avvalersi di un commodus discessus (v. fg. 3 della sentenza impugnata) è stata resa in maniera del tutto generica e, sostanzialmente, apodittica, sicché anche sotto tale profilo la motivazione si rivela del tutto apparente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio

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